Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

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I differenti trattamenti impositivi derivanti da una convenzione contro le doppie imposizioni non violano i principi eurounitari (di Giorgio Emanuele Degani, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Business-Law, Università di Brescia e Bergamo)


Il regime tributario italiano risultante dalla Convenzione italo-portoghese contro le dop­pie imposizioni sui redditi, che si riferisce al Modello OCSE, non viola i principi fondamentali di libera circolazione e di non discriminazione. Pertanto, i pensionati italiani del settore privato e del settore pubblico, residenti in altri Paesi, possono essere assoggettati a normative tributarie differenti che portano a una diversa tassazione degli assegni ricevuti.

The different tax treatments resulting from a convention against double taxation do not violate the european principles

The Italian tax regime resulting from the Italian-Portuguese Convention against Double Taxation on Income, which refers to the OECD model, does not violate the fundamental principles of free movement and non-discrimination. Therefore, Italian pensioners in the private sector and in the public sector, residing in other countries, may be subject to different tax regulations that lead to a different taxation of the cheques received.

Nota a Corte di Giustizia UE, 30 aprile 2020, cause C-168/19 e C-169/19,H.B. e I.C. c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)   1. Con la recente sentenza relativa alle cause riunite C-168/19 e C-169/19 (CGUE, 30 aprile 2020, cause C-168/19 e C-169/19, H.B. e I.C. c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi in ordine ai criteri di ripartizione della potestà impositiva, ovvero alle cause di giustificazione che consentono a uno Stato membro di introdurre delle misure discriminatorie e derogatorie delle libertà fondamentali, confermando i precedenti giurisprudenziali resi sul tema (tra le tante, v. CGUE, 12 maggio 1998, causa C-336/96, Coniugi Gilly e CGUE, 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks& Spencer. Inoltre, v. anche CGUE, 29 marzo 2007, causa C-347/04, Rewe Zentralfinanz; CGUE, 15 maggio 2008, causa C-414/06, Lidl Belgium; CGUE, 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA; CGUE, 21 gennaio 2010, causa C-311/08, SGI; CGUE, 17 dicembre 2015, causa C-388/14, Timac Agro Deutschland GmbH; CGUE, 21 dicembre 2016, causa C-593/14, Masco Denmark; CGUE, 31 maggio 2018, causa C-382/16, Hornbach; CGUE, 12 giugno 2018, causa C-650/16, A/S Bevola e Jens W. TrockApS; CGUE, 4 luglio 2018, causa C-28/17, NN A/S). In particolare, i Giudici del Lussemburgo hanno affrontato il caso di due cittadini italiani, ex dipendenti del settore pubblico, i quali, dopo aver trasferito la propria residenza in Portogallo, hanno richiesto all’INPS di ricevere l’im­porto delle loro pensioni senza che venisse operato il prelievo alla fonte dell’imposta. Tuttavia, l’INPS ha respinto tali domande sulla base di quanto statuito nella Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia e il Portogallo. Ed invero, ai sensi degli artt. 18 e 19, par. 2, della citata Convenzione, solo l’assegno dei pensionati italiani del settore privato che acquisiscono la residenza di tale ultimo Stato possono essere erogati “al lordo”, scontando così la minor tassazione del Paese iberico. Difatti, per usufruire di tale erogazione lorda, vi sono diversi requisiti a seconda che gli ex dipendenti appartengano al settore privato o pubblico: per i primi, è sufficiente l’acquisizione dello status di residente; per i secondi, è necessaria la cittadinanza. In altri termini, la norma convenzionale dispone che, con riguardo ai pensionati “pubblici”, la potestà impositiva appartiene in via esclusiva all’Italia, salvo che questi acquisiscano la cittadinanza del Paese ospitante. Secondo i cittadini italiani ex dipendenti pubblici, tale Convenzione determinerebbe una manifesta disparità di trattamento tra pensionati italiani a seconda che questi provengano dal [continua..]
Fascicolo 2 - 2020