Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'ampio ambito applicativo del regime di esenzione Iva per le attività didattiche, educative e di formazione (di Francesco Montanari, Ricercatore di Diritto Tributario, Università Chieti-Pescara.)


Nota a Cass., sent. 1° giugno 2018, n. 14124

Le attività didattiche, educative e di formazione sono soggette al regime di esenzione Iva a prescindere dalla fonte di finanziamento del prestatore di servizi. Tale regime, infatti, si applica anche alle società che non godono di alcun finanziamento pubblico.

The broad scope of the vat exemption regime for teaching, educational and training activities

The teaching, educational and training activities are subject to the VAT exemption regime regardless of the source of funding. This Vat regime also concerns companies that do not enjoy any public funding.

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1. La Suprema Corte, con la sentenza I° giugno 2018 n. 14124, ha affermato taluni principi di notevole rilevanza pratico-applicativa e perfettamente in linea con la ratio sottesa al regime delle operazioni Iva esenti (per un inquadramento sistematico vd. F. MONTANARI, Le operazioni esenti nel sistema dell’Iva, Torino, 2013). Il caso, in particolare, riguarda una società di capitali operante nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale che risultava avere ottenuto l’accreditamento da una Regione per l’esercizio per tali tipologie di attività. Detto ente di formazione, tuttavia, operava in totale autonomia finanziaria in quanto non riceveva alcun finanziamento regionale: secondo l’Agenzia delle Entrate proprio la “carenza” di tale caratteristica dell’attività avrebbe impedito la fruizione del regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale norma sono esenti «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione pro­fessionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni». Tuttavia, anche da una superficiale lettura delle disposizioni poc’anzi riportate, non vi è alcun riferimento alle modalità di finanziamento dell’attività, ma solamente al formale riconoscimento dell’ente da parte della pubblica amministrazione.   2. Secondo la tesi della difesa erariale, in particolare, fondata su una precedente prassi amministrativa (Circolare 18 marzo 2008, n. 22/E), dalla mancanza di tale forma di “finanziamento pubblico” deriverebbe anche la mancanza di un controllo da parte dell’ente che ha concesso l’accreditamento, controllo ritenuto necessario per la fruizione dello specifico regime Iva. La posizione dell’Agenzia delle Entrate, palesemente errata, non è stata accolta dalla Suprema Corte la quale ha stabilito, anche sulla base di taluni propri precedenti, che, da un lato, il riferimento alla pubblica amministrazione deve essere inteso in senso estremamente ampio (dagli enti pubblici territoriali, fino alle federazioni sportive riconosciute) e, dall’altro, che il “requisito” del finanziamento risulta del tutto estraneo rispetto alla normativa di riferimento.   3. A fronte di una tesi dell’Agenzia delle Entrate del tutto priva di fondamento, la sentenza annotata denota un’apprezzabile sensibilità della Suprema Corte verso la tematica delle operazioni esenti le quali, come noto, risentono, più delle altre, dei principi del diritto europeo e si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima, in particolare, ha affermato che, se, da un lato, [continua..]
Fascicolo 2 - 2018