Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La tutela del contribuente nel corso di procedure di scambio di informazioni: la sentenza Berlioz della Corte di giustizia (di Stefano Dorigo, Ricercatore di Diritto tributario, Università di Firenze.)


Nota a Corte di Giustizia del 16 maggio 2017, C-682/15

La Corte di Giustizia, superando un proprio precedente, ammette che in presenza di certe condizioni il contribuente interessato da una procedura di scambio di informazioni possa avere accesso agli elementi essenziali della richiesta e contestarne la sussistenza di fronte ad un tribunale. Si tratta di un’apertura importante in un contesto, quello della cooperazione internazionale, finora dominato da un atteggiamento di tutela delle relazioni diplomatiche tra Stati. L’attenzione per i diritti del contribuente, tuttavia, deve adesso essere meglio delineata in relazione al nuovo standard internazionale di scambio automatico di informazioni.

The taxpayer protection in the Information exchange proceedings: The judgment berlioz of the court of justice

The EU Court of Justice, overcoming a precedent judgement, holds that, under specific conditions, a taxpayer should have access to the essential elements of a request for exchange of information and in case contest its legitimacy in front of a court. This is a remarkable evolution within an area -that of international cooperation for fiscal matters- in which the need of safeguarding the diplomatic relations between States has until now predominated. However, the protection of taxpayer’s rights shall now be better analysed in the context of the new international standard of automatic exchange of information.

1. Con la sentenza depositata il 16 maggio 2017 nel caso Berlioz (C-682/15), la Grande Sezione della Corte di giustizia ha delineato i diritti che, ai sensi del diritto dell’Unione ed in particolare della Carta dei diritti fondamentali, un contribuente può esercitare nel contesto di procedure di scambio di informazioni. La pronuncia era molto attesa, soprattutto perché ci si interrogava sul modo con cui la Corte avrebbe risolto le questioni che le erano sottoposte in presenza di un precedente piuttosto restrittivo come il caso Sabou (C-276/12). 2. La questione riguardava un fondo di investimento del Lussemburgo, al quale le autorità fiscali lussemburghesi –sulla base di una richiesta di informazioni provenienti dalla Francia– avevano imposto di fornire una serie di indicazioni al fine di consentire a queste ultime di verificare la corretta applicazione della normativa europea concernente la tassazione dei dividendi tra società madri e società figlie. A fronte del rifiuto della Berlioz (questo il nome del fondo) di fornire parte delle informazioni dal momento che le reputava non “prevedibilmente rilevanti” ai fini della soluzione della questione da parte delle autorità richiedenti, erano state imposte sanzioni, previste dalla legislazione lussemburghese. Impugnato il relativo provvedimento, le corti locali avevano dichiarato di potersi pronunciare solo sul quantum della sanzione (in effetti ridimensionata rispetto all’originaria pretesa) ma non sulla legittimità della richiesta di scambio di informazioni dalla Francia al Lussemburgo che stava alla base dell’irrogazione delle stesse. 3. La Corte di giustizia veniva, quindi, investita di una serie di questioni pregiudiziali: per quanto più di interesse, se potesse ravvisarsi una violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, che prescrive il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nel caso di specie nel quale l’ordinamento del Lussemburgo non consentiva al contribuente di sottoporre ad un giudice la questione della legittimità della procedura di scambio di informazioni a monte della procedura sanzionatoria nazionale; e se, nel caso in cui venisse riconosciuta tale violazione, se il contribuente avesse il diritto a prendere conoscenza, nel corso del giudizio domestico, dei documenti oggetto dello scambio di informazioni tra gli Stati. 4. Quanto al primo profilo, la Corte –pur dando atto che la procedura di scambio di informazioni si svolge tra Stati– ha ribadito l’importanza che anche in questo contesto siano rispettati “i diritti fondamentali garantiti nell’ordi­namento giuridico dell’Unione”, tra cui quello sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Di conseguenza, il diritto dell’Unione impone a ciascuno Stato di consentire al contribuente, nel [continua..]
Fascicolo 1 - 2018