Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La rottamazione dei ruoli: la formula di chiusura del processo pendente in cassazione (di Matteo Busico, Università di Pisa.)


Nota a Cass., ord. 3 ottobre 2018, n. 24083 

Con l’articolata ord. n. 24083, depositata in 3 ottobre 2018, la Suprema Corte ha affrontato la questione della formula di chiusura del giudizio di cassazione nell’ipotesi in cui il debitore (il contribuente nelle liti tributarie) abbia aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ovvero la c.d. “rottamazione dei ruoli”, dando diverse soluzioni al problema a seconda che il procedimento di definizione sia solo iniziato attraverso la presentazione della relativa dichiarazione, oppure sia stato ultimato con il pagamento integrale delle somme dovute, nonché distinguendo ulteriormente il caso in cui il debitore che abbia aderito alla rottamazione rivesta nel giudizio di legittimità la posizione di ricorrente piuttosto che quella di resistente. Dall’analisi dell’ordinanza, tuttavia, emergono alcuni rilievi critici.

The so-called "rottamazione dei ruoli": the closing form of the trial pending before the supreme court

In the articulate order n. 24083, filed on 3th October 2018, the Supreme Court has addressed the issue of the closing form of the trial in the event the debtor (the tax payer in tax cases) has accepted the so called “rottamazione dei ruoli”, finding several solutions to the problem, focusing on them a few critical remarks might be addressed.

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1. Con l’articolata ord. n. 24083, depositata in 3 ottobre 2018, la Suprema Corte ha affrontato il tema degli effetti nel giudizio di cassazione dell’adesio­ne alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ovvero la c.d. “rottamazione dei ruoli”. La pronuncia riguarda un contenzioso previdenziale avente ad oggetto con­tributi INPS dovuti alla “gestione separata”; tuttavia, i principi espressi della Cassazione valgono anche nella fattispecie di liti fiscali nel corso delle quali il contribuente abbia deciso di aderire alla rottamazione. 2. Nella lunga motivazione dell’ordinanza in analisi, la Suprema Corte ha in primo luogo osservato che nella propria giurisprudenza a proposito della definizione agevolata anzidetta si sono registrate «una varietà di formule di definizione del processo», pur non accompagnate da particolari argomentazioni al riguardo; in particolare, in alcune occasioni è stata pronunciata l’estinzione del processo, anche mediante decreto presidenziale ex art. 391, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.; in altre è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso in cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; in altre ancora la cessazione della materia del contendere, mentre nei casi in cui il procedimento di definizione era stato completato con il pagamento integrale del quantum dovuto è stata cassata senza rinvio la sentenza impugnata. 3. Dovendo pretendere una posizione sulla questione della formula di chiu­sura del giudizio di cassazione in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, gli ermellini hanno distinto l’ipotesi in cui il procedimento di definizione sia solo iniziato attraverso la dichiarazione del debitore (il contribuente nelle liti tributarie) prevista dal comma 2 del­l’art. 6 del D.L. n. 193/2016 e la comunicazione dell’agente delle riscossione di cui al successivo comma 3, rispetto a quella in cui lo stesso sia stato ultimato con il pagamento integrale delle somme dovute per effetto di tale dichiarazione così come risultanti dalla comunicazione dell’agente della riscossione; altra distinzione evidenziata nell’ordinanza è quella che si configura nel caso in cui il debitore che abbia aderito alla rottamazione rivesta nel giudizio di legittimità la posizione di ricorrente piuttosto che quella di resistente. Dopo aver ripercorso e ampiamente citato vari passaggi dell’art. 6 in argomento, i Supremi giudici hanno affermato che la normativa de qua detta una serie di previsioni di natura sostanziale che incidono in ambito processuale nel caso in cui sui carichi oggetto della rottamazione risulti pendente un giudizio; in tal senso, la dichiarazione del debitore di [continua..]
Fascicolo 1 - 2019