Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Riaperti i termini per la collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) (di Christian Califano, Ricercatore di diritto tributario UNIVPM -Università Politecnica delle Marche.)


Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria con termine; il termine entro il quale l’istanza per l’adesione alla nuova procedura può essere presentata scade il 31 luglio 2017.

La voluntary disclosure costituisce una procedura messa a disposizione del contribuente per sanare spontaneamente precedenti irregolarità, secondo uno spirito analogo a quello che caratterizza il ravvedimento operoso. Oggi la voluntary disclosure costituisce un istituto pensato per contrastare l’evasione fiscale in un modo del tutto diverso rispetto a quello dell’inasprimento delle sanzioni e dell’aumento dei controlli.

 

Reopened the deadlines for Voluntary Disclosure

The Decree Law 22nd October 2016, No. 193 has allowed again taxpayers to access the so-called procedure “voluntary disclosure” through a renewed opening of the terms of adherence to the institution aforementioned. The date of expiring, by which time the opportunity to have access to the “voluntary disclosure” thereof will be excluded for taxpayers, is set at 31st July 2017.

The “voluntary disclosure” represents a particular kind of procedure, which is set forth by law and put at the disposal of those taxpayers who spontaneously are eager to regularize previous infringements committed by them. The logical reasons that are at the base of the procedure thereof are the same ones which involve a similar institution in Italian legal system called “active repentance”. Nowadays, the “voluntary disclosure” stands for an actual procedure realized for tackling tax evasion in such an extent that it embodies a different way in respect to the increase of sanctions and escalation of controls.

1. Con il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il legislatore ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria, già disciplinata dagli articoli 5-quater e segg. del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167. Il termine entro il quale l’istanza per l’adesione alla nuova procedura può essere presentata va ora dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. 2. La voluntary disclosure costituisce una procedura messa a disposizione del contribuente per sanare spontaneamente precedenti irregolarità, secondo uno spirito analogo a quello che caratterizza il ravvedimento operoso. Non è un caso, del resto, che l’introduzione della voluntary disclosure sia avvenuta di pari passo con l’approvazione della delega fiscale cui ha fatto seguito la modifica dell’art. 13 del D.lgs. 471/97, recante proprio la disciplina del ravvedimento operoso. 3. È chiaro, infatti, come la voluntary disclosure costituisca un istituto pensato per contrastare l’evasione fiscale in un modo del tutto diverso da quello “ordinario” dell’inasprimento delle sanzioni e dell’aumento dei controlli: il contribuente viene messo in condizione di dichiarare spontaneamente la detenzione di patrimoni sottratti all’imposizione fiscale, con un apprezzabile sconto sulle sanzioni e, soprattutto, la non punibilità per alcuni reati fiscali. 4. Nasce, peraltro, come strumento per contrastare prevalentemente l’ir­re­golare detenzione dei capitali all’estero e promuovere la collaborazione volontaria del contribuente e consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia. Trattandosi di riapertura di termini, la disciplina di riferimento rimane quella contenuta nel d.l. 167/1990, salve alcune peculiari novità che tengono conto delle difficoltà e delle esigenze emerse durante la prima esperienza di collaborazione volontaria. 5. Merita in particolare di essere evidenziata la nuova procedura che si viene ad affiancare a quella già prevista dalla prima versione della Voluntary Disclosure. Il contribuente oggi, per beneficiare, sostanzialmente, degli stessi sconti sanzionatori già previsti nella prima VD, è tenuto ad autoliquidare il tributo, senza attendere alcun invito al contraddittorio. Solo in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute, l’Agenzia può esperire le procedure dell’adesione all’invito a comparire, analogamente a quanto previsto in precedenza. In tal caso, tuttavia, il beneficio sanzionatorio è minore. 6. La riapertura dei termini della voluntary disclosure risulta un provvedimento certamente apprezzabile. Invero, la prima versione aveva mostrato numerose difficoltà [continua..]
Fascicolo 1 - 2018