Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le pertinenze seguono il regime IVA dell'immobile cui accedono, anche se cedute con negozio distinto e successivo (di Angelo Apruzzi, Dottore di ricerca Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Commercialista.)


Nota a Cass., ord. 17 gennaio 2019, n. 1129

La sussistenza del nesso di pertinenzialità, alla luce dei criteri previsti dall’art. 817 c.c., consente di estendere alla porzione di fabbricato la disciplina IVA dettata per l’immobile principale, sia nell’ipotesi in cui i due beni formino oggetto del medesimo atto di cessione, sia qualora siano ceduti con atti separati.

Property's vat regulation can be applied to appurtances even if sold by distinct and successive deed of transfer

According to art. 817 c.c., nexus of appurtenance allows to extend to the part of the building the discipline dictated for the main building, both in the hypothesis that the two goods form the subject of the same deed of transfer, or if they are sold with separate acts.

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1. Con l’ord. 17 gennaio 2019, n. 1129, la Suprema Corte affronta il tema dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% con riferimento alle ipotesi di cessione di immobili pertinenziali. Confermando la linea interpretativa tracciata nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione riconosce applicabile a “raggio ampio” l’aliquota Iva ridotta, così stabilendo l’esatto confine di applicazione degli artt. 16 del D.P.R. n. 633/1972 e 127 undecies) della tabella A, parte III. 2. La controversia ha avuto ad oggetto l’acquisto di porzioni di fabbricato (box auto) da adibire a pertinenza dell’abitazione principale, cui era stata applicata l’aliquota ridotta del 10%. In particolare, le unità immobiliari erano state alienate con negozio distinto e successivo alla compravendita delle abitazioni (qualificate come “seconda casa”) delle quali erano poste “a servizio o ornamento”. L’Ufficio aveva escluso l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata in ragione dell’assenza di contestualità degli atti di compravendita, rispettivamente, dell’abitazione e della pertinenza; secondo la tesi della difesa erariale, infatti, proprio l’acquisto con atti separati dei box auto rispetto alle unità principali, ancorché “dichiarate come pertinenza al notaio rogante”, avrebbe impedito di fruire dell’aliquota ridotta disposta dal 127 undecies). A tutt’altre conclusioni è invece approdata la Suprema Corte. 3. Secondo la condivisibile e più lineare tesi dei giudici di legittimità, invece, l’indagine sulla natura pertinenziale o meno della costruzione deve essere condotta verificando, in primo luogo, la sussistenza della subordinazione funzionale fra i due beni, quindi, la volontà del proprietario ad imprimere tale destinazione. Al fine di escludere l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, è dunque necessario – e sufficiente – che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 c.c. e, dunque, che «la qualità di pertinenza si basi su un criterio fattuale e cioè, sulla destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un’altra» (Cass. n. 20506/2016). Nel caso di specie, è proprio sugli esiti dell’applicazione di tale criterio che si radica il convincimento dei giudici, i quali, considerando così verificata la sussistenza del vincolo pertinenziale, propendono per l’assorbimento integrale della pertinenza nel regime impositivo proprio del bene principale. D’altro canto, sotto il profilo dell’onere probatorio, la Suprema Corte valorizza la circostanza dell’assenza di qualsivoglia eccezione, da parte dell’Ammi­nistrazione Finanziaria, in ordine alla natura [continua..]
Fascicolo 1 - 2019