Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Novità normative e giurisprudenziali in tema di reverse charge (di Stefania Gianoncelli)


Intervenendo in un dibattito pluriennale, il legislatore ha da ultimo espressamente escluso il recupero IVA in ordine a fattispecie assoggettate a reverse charge, anche in caso di operazioni inesistenti. Parte della giurisprudenza non pare, tuttavia, aver compiutamente recepito l’indicazione legislativa.

Vat reverse charge: legislative changes and case-law interpretation

After a multi-year debate, the Italian legislator finally expressly excluded VAT recovery in case of reverse charge application, even in case of tax fraud. Nevertheless, part of the case law does not seem to have fully implemented the law provision.

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1. L’applicazione del regime IVA di reverse charge o inversione contabile si concretizza, a seconda dei casi, nell’emissione di un’autofattura da parte del cessionario o committente, ovvero nell’integrazione, ad opera dello stesso soggetto, della fattura emessa dal cedente o prestatore senza indicazione del­l’imposta. In entrambe le ipotesi il documento fiscale è soggetto alla duplice registrazione tanto tra gli acquisti quanto tra le vendite del cessionario o committente. Proprio in ragione di tale contestualità, laddove il soggetto passivo utilizzi il bene o il servizio ai fini di proprie operazioni imponibili – e ricorrano, dunque, i c.d. requisiti sostanziali della detrazione – l’effetto tipico del reverse charge è di integrale neutralità: lo stesso soggetto è in effetti al contempo creditore e debitore verso l’Erario per la medesima operazione. Ne consegue che in nessun caso, nonostante eventuali irregolarità riscontrate nelle operazioni assoggettate a inversione contabile, potrà procedersi al recupero dell’imposta nei confronti dei soggetti dalle stesse coinvolte; la constatazione di tali irregolarità potrà invece dare luogo all’applicazione di misure sanzionatorie, purché nel rispetto del principio di proporzionalità. In questo senso vanno, chiaramente, le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea (v., fra le altre, CGUE, 8 maggio 2008, in C-95/07, Ecotrade, e 11 dicembre 2014, in C-590/13, Idexx Laboratoires). 2. Ai principi sopra indicati appare ispirata l’attuale formulazione dell’art. 6, commi 9-bis ss., d.lgs. n. 471/1992. In conformità alle sue previsioni, infatti, il recupero dell’IVA da parte dell’Amministrazione è precluso in tutti i casi in cui il meccanismo di inversione contabile sia stato, o avrebbe dovuto, essere applicato; per ciascuna possibile irregolarità relativa ad operazioni indebitamente non assoggettate, o, al contrario,erroneamente assoggettate, a reverse charge, è prevista una specifica sanzione, graduata in ragione della effettiva concreta offensività della condotta attiva o omissiva posta in essere dal soggetto passivo. Tra le ipotesi oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore vi è quella in cui siano state assoggettate al meccanismo di inversione contabile operazioni inesistenti. In simili circostanze l’Amministrazione finanziaria sarà tenuta ad espungere tanto il debito quanto il credito IVA che ne sono derivati nella contabilità del cessionario o committente; quest’ultimo conserverà altresì il diritto al rimborso dell’imposta eventualmente non detratta, a cagione di qualche causa di indetraibilità oggettiva o soggettiva, ma gli sarà comunque irrogata una sanzione, [continua..]
Fascicolo 1 - 2018