Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Incostituzionali le leggi regionali che impongono il pagamento del contributo consortile di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario (di Claudio Sciancalepore, Ricercatore a tempo determinato in diritto tributario presso l’Università degli Studi di Bari.)


Nota a Corte cost., sent. 19 ottobre 2018, n. 188

La pronuncia della Corte costituzionale sancisce la debenza del contributo consortile di bonifica solo in presenza del beneficio fondiario goduto dal contribuente. Il contributo, dunque, può essere richiesto tenendo conto della specifica utilità conseguita dal consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio di bonifica. La sentenza, inoltre, ha il pregio di annoverare il contributo consortile nell’alveo dei tributi, svelandone la natura di tributo regionale proprio derivato nonché di tributo di scopo.

Regional laws that levy the payment of the consortium for land reclamation contribution independently from the land benefit are unconstitutional

The Constitutional Court decision establishes that the consortium for land reclamation contribution is due only in presence of the land benefit enjoyed by the tax payer. The contribution can therefore be requested takingin to account the specific utility achieved by the consortium memberas a result of the works carried out in the reclamation area. The sentence also has the merit of clarify the nature of consortium contribution as regional tax as well as earmarked tax.

1. Con la sentenza manipolativa n. 188/2018, la Corte costituzionale pone la parola fine ad una vexata quaestio sull’esigibilità dei contributi consortili sancendone la debenza solo nel caso in cui il contribuente tragga un beneficio dall’attività del Consorzio. Il giudice delle leggi, infatti, ha censurato l’art. 23, comma 1, lett. a), L.R. calabrese n. 11/2003 dichiarandolo illegittimo nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica sia dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”. La pronuncia consolida il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che collega la debenza del contributo consortile con l’otteni­men­to di un beneficio da parte del consorziato-contribuente (su tutte Cass., sent. 15 maggio 2013, n. 11801).   2. La sentenza della Corte Costituzionale si caratterizza per la sua portata classificatoria e dogmatica in quanto, utilizzando le stesse parole dei giudici, per l’esame delle questioni di costituzionalità «vengono in rilievo i principi fondamentali del sistema tributario». Fermo restando l’assodato inquadramento dei contributi consortili di bonifica nel novero dei tributi, il giudice delle leggi disvela la loro natura di contributi nell’ambito della tradizionale tripartizione tributaria tra imposte, tasse e contributi fiscali (cfr. URICCHIO, Percorsi di diritto tributario, Bari, 2017, p. 95 ss.). A livello generale, il contributo fiscale (noto anche come tributo speciale) è posto a carico dei contribuenti che godono di un vantaggio, diretto od indiretto, ritraibile dall’attività posta in essere dall’ente pubblico ed ha come presupposto impositivo l’ar­ric­chimento che un soggetto trae da una azione amministrativa destinata alla collettività, seppur dallo stesso non richiesta (cfr. INGROSSO, I contributi nel sistema tributario italiano, Napoli, 1964, 343 ss.; GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1968, p. 58). Il contributo fiscale, infatti, è un tributo dovuto in relazione ad un servizio pubblico che, sebbene non richiesto, arreca un vantaggio al contribuente, non quale singolo, ma quale membro di una collettività qualificata nei cui confronti l’ente pubblico esercita la sua attività. Tale classificazione appare condivisibile in quanto i contributi consortili di bonifica colpiscono proprio il vantaggio ritratto dal contribuente in conseguenza del­l’attività del Consorzio di bonifica. La spinta classificatoria dei giudici costituzionali si spinge sino a descrivere il contributo consortile come un “tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.”. [continua..]
Fascicolo 2 - 2018