Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Scontano l'ICI gli alloggi del Ministero della Difesa adibiti ad alloggi per il personale (di Stefania Cianfrocca, Esperta di tributi locali e regionali, MEF.)


Nota a Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3268

L’esenzione ICI va riconosciuta solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato all’esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali, tra gli altri, dello Stato o degli enti locali e deve, pertanto, essere esclusa nel caso in cui l’immobile è adibito a finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore. Rientra in quest’ultima ipotesi la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento, giacché gli alloggi di servizio dei militari risultano ceduti per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato e non sussistono, quindi, i requisiti prescritti dalla norma dell’ICI – e che trovano applicazione anche in materia di IMU – per accordare l’esenzione.

PAROLE CHIAVE: ici, destinazione istituzionale, esenzione

ICI is paid for housing by the ministry of defense for staff accomodation

The ICI exemption must be recognized only if the property is directly intended for the exclusive performance of the institutional tasks of the State or local authorities. Therefore, it must be excluded if the building is used only for purposes latently referable to the institutional object typical of the local authority owner, as in the case examined by the Court of Cassation in the order in question when the military service quarters are sold for the satisfaction of needs of a private nature.

Un’ulteriore conferma di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di esenzioni ICI si rinviene nell’ord. 5 febbraio 2019, n. 3268 con la quale la Corte di Cassazione affronta l’esame di una controversia che vede come attore il Ministero della difesa che denuncia l’operato di un co­mune che aveva emesso un avviso di accertamento con il quale reclamava il mancato assolvimento dell’imposta comunale sugli immobili-ICI per gli immobili del dicastero adibiti ad abitazione dei militari. La soluzione della controversia non ha richiesto particolari costrutti argomentativi, giacché la destinazione degli immobili alle esigenze abitative del personale militare di servizi non ha rappresentato un punto sul quale si è creato contrasto tra le parti, anzi è stata tranquillamente ammessa dallo stesso Ministero della Difesa. Detto elemento è stato sicuramente determinante per indurre la Corte ad avallare la tesi dell’ente impositore sulla base del semplice dato normativo e sulla sua interpretazione. La norma che disciplina l’esenzione dall’ICI, vale a dire l’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, accorda, infatti, tale beneficio a «gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali». La norma richiede, dunque la sussistenza di: – un requisito di carattere soggettivo: il possesso dell’immobile, che deve essere esercitato dai soggetti indicati dalla norma; – un requisito di carattere oggettivo: la destinazione dell’immobile deve es­sere finalizzata allo svolgimento dei compiti istituzionali del soggetto che lo possiede. Detta fattispecie esonerativa valorizza, dunque, diversi criteri, sia soggettivi sia oggettivi, per cui potrebbe essere definita di natura “mista”, in quanto l’e­senzione viene concessa in presenza di un requisito soggettivo unitamente ad un requisito funzionale, che nel caso di specie è appunto rappresentato dalla destinazione dell’immobile a fini istituzionali. È proprio sul “fine istituzionale” che si sono sempre incentrate le maggiori controversie interpretative, giacché è stato costante negli anni il tentativo dei soggetti passivi del tributo di ricomprendere in tale ambito le più svariate fattispecie. Anche nel caso in esame, infatti, il Ministero della Difesa per invocare l’ap­plicazione della norma agevolativa ha fatto leva sulla [continua..]
Fascicolo 1 - 2019