Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le giustificazioni portate dal contribuente nel contraddittorio scaturente dal mero scostamento da 'studi di settore' obbligano l´Ufficio ad una motivazione 'rafforzata' (di Giuseppe Scanu, Professore a contratto di Diritto Tributario, Università di Sassari.)


Nota a Cass., sent. 14 novembre 2018, n. 29323

Nel contraddittorio con l’ufficio al quale il contribuente abbia partecipato allegando deduzioni difensive, si impone all’Ufficio un onere motivazionale aggiuntivo consistente in una puntuale replica di quelle argomentazioni fino a confutarne la fondatezza indicando, altresì, le ragioni per cui si è preferito disattenderle e ciò al di là di formule stereotipate e prive di contenuto.

In the contradictory with the financial administration, the defensive deductions presented by the tax payer oblige the administration to a punctual replication of those arguments, also indicating the reasons why it was preferred to disregard them.

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1. Con la sentenza in rassegna (cfr. Cass., sez. Trib., n. 29323, dep. il 14 novembre 2018), la Corte di Cassazione conferma un orientamento, che può dirsi ormai consolidato (cfr., da ultimo, Cass., sez. Trib., n. 12702, dep. il 23 maggio 2018; Cass., sez. Trib., n. 1721, dep. il 24 gennaio 2018), in forza del quale le “giustificazioni” addotte dal contribuente nell’ambito del contraddittorio con l’Amministrazione – nella fattispecie si trattava d’un contraddittorio preventivo e obbligatorio ai sensi della L. n. 146/1998, art. 10, comma 3 bis scaturente dal mero scostamento dalle risultanze degli “studi di settore” – impongono all’Ufficio un onere motivazionale aggiuntivo consistente in una puntuale replica di quelle argomentazioni fino a confutarne la fondatezza. Nel caso di specie, l’Ufficio si è invece limitato a disattendere le contestazioni sollevate dalla parte ritenute di per sé “poco serie”, senza in alcun modo esplicitare le ragioni di tale affermazione, invero, del tutto apodittica e autoreferenziale; di qui, la ribadita nullità dell’avviso poiché motivato sul rilevato mero scostamento, con conseguente rigetto del ricorso proposto dall’Ufficio.   2. La pronuncia, senz’altro condivisibile nel pur sintetico percorso argomentativo, ben ricostruisce il bilanciamento dell’onere probatorio e le possibili preclusioni cui possono incorrere le parti del rapporto tributario fin dalla fase procedimentale, i cui effetti si “ribaltano” nell’eventuale contenzioso successivo all’impugnazione dell’avviso di accertamento. Così, ribadito che gli studi di settore costituiscono soltanto una presunzione semplice e non certo grave, precisa e concordante ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 (ed in tal senso, già Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635 nonché, da ultimo, Cass., sez. Trib., n. 2910 dep. il 31 gennaio 2019), ciò nondimeno il contribuente che resti inerte ne assume le conseguenze, sul piano della valutazione da parte del giudice, di questo suo atteggiamento né l’ufficio è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice scostamento (cfr. Cass., sez. Trib., n. 27846, dep. il 31 ottobre 2018; Cass., sez. Trib., sent. 20 settembre 2017, n. 21754; in dottrina, V. FICARI, Sulla metamorfosi degli studi di settore: profili sostanziali, in Rass. trib., 2008, p. 1558 ss.; P. BORIA (a cura di), Studi di settore e tutela del contribuente, in Quaderni della Rivista di diritto tributario, Milano, 2010). All’opposto, qualora, invece, il contribuente partecipi al contraddittorio allegando deduzioni difensive, ciò impone all’Ufficio di tenerne conto e di confutarle nel merito indicando le ragioni per [continua..]
Fascicolo 2 - 2018