Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Cronaca di una storia infinita ed irrisolta: l´aggio di riscossione deve essere pagato anche se il contribuente adempie tempestivamente alla cartella di pagamento (di Franco Paparella, Professore ordinario di Diritto tributario, Università del Salento.)


Nota a Cass. 28 febbraio 2017, n. 5154

Riconoscendo la natura retributiva e non tributaria dell’aggio di riscossione, la Suprema Corte ha sganciato tale pretesa dal parametro di capacità contributiva. Resta aperta la questione della quantificazione dell’aggio in caso di adempimento spontaneo poiché il criterio percentuale si pone in antitesi con il parametro basato sulla remunerazione del servizio.

Report of an endless and unresolved story: fee of collection must be paid though taxpayer fulfills tax demand promptly

After recognizing the remunerative – and not tax-related – nature collection’s fee, the Supreme Court has unhooked the pretension from the parameter of ability to contribute. Remains open the question of the amount of fee in voluntary compliance situation because the percentage criterion is in contraposition with the parameter based on the remuneration of the service.

1. Recentemente è intervenuta la sentenza della Suprema Corte n. 5154 del 2016 che ha affrontato il tema della natura dell’aggio di riscossione ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio. Il problema di fondo è noto e si risolve essenzialmente nel fatto che la giurisprudenza di merito ha ritenuto più volte che l’obbligo al pagamento del­l’aggio se il contribuente onora tempestivamente la cartella di pagamento fosse meritevole di esame da parte della Corte Costituzionale (Comm. Trib. Prov. di Roma, ordinanza del 23 settembre 2010, Comm. Trib. Prov. di Torino, ordinanza del 18 dicembre 2012; Comm. Trib. Prov. di Latina, ordinanza del 29 gennaio 2013, che ha anche disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Ed in proposito, trascurando gli altri aspetti problematici, la questione più controversa attiene all’ammontare della somma a carico del debitore essendo condizionata dalla natura della prestazione imposta che può atteggiarsi in modo diverso ed incidere sulla misura. Non è un caso che, a partire dal 2006, l’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 ha subito ripetute modifiche per rendere la disciplina più razionale e più adeguata agli interessi delle parti al punto che l’aggio è ora denominato “onere di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” ed è giustificato legislativamente con la finalità di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, di presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all’eva­sione e di innalzare progressivamente il tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari. Se non fosse per l’esigenza di garantire il funzionamento del servizio preposto alla riscossione dovrebbe essere agevole concludere che ai contribuenti virtuosi, che adempiono spontaneamente a seguito della notifica della cartella, non dovrebbe essere richiesto un “onere” gravoso in quanto la norma attribuisce all’aggio anche una funzione deterrente rispetto alle condotte disapprovate dal sistema comunque connessa alle attività concretamente svolte. In ogni caso, il primo comma dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 precisa univocamente anche il criterio ordinatore della misura dell’onere, da ripartire tra il debitore e l’ente impositore, in quanto “agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio”. Da ciò consegue che, per quanto “il funzionamento del servizio” individui un criterio di non agevole applicazione e, dunque, meritevole di una forfetizzazione, difficilmente può considerarsi razionale un “onere” incoerente con il principio indicato dal legislatore oppure ispirato a logiche diverse (ad esempio, [continua..]
Fascicolo 1 - 2018