Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Compensazione necessaria delle spese di lite in caso di "rottamazione" (di Giorgio Infranca, Avvocato tributarista del Foro di Milano.)


Nota a Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978

Se il processo è dichiarato estinto per adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, la compensazione delle spese di lite è automatica.

Con la sent. 24 gennaio 2019, n. 1978, la Corte di Cassazione conferma il principio secondo il quale la condanna del contribuente alle spese di lite rappresenterebbe un controsenso rispetto alla ratio e alla finalità stessa della definizione agevolata e, sul piano pratico, finirebbe per imporre un maggior onere per la definizione rispetto a quanto stabilito dalla legge.

In case of tax amnesty the offsetting of costs of the proceeding is mandatory

If the process is declared over in accordance to art. 6 of D.L. n. 193/2016, the offsetting of costs of the proceeding is automatic.

With sentence n. 1978 of January 24, 2019, the Court of Cassation confirmed the principle according to which the taxpayer’s conviction to pay costs of the proceeding would be inconsistent with the purpose of the tax amnesty and would represent a higher burden, not foreseen by the law.

1. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che a fronte della rinuncia al giudizio instaurato dal contribuente in relazione a carichi tributari sui quali questi si si sia avvalso della cosiddetta “rottamazione dei ruoli”, le spese di lite vanno compensate. La sentenza de qua si inserisce a pieno titolo nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte (ormai, si può dire, pacifica)che, dopo taluni oscillamenti, ha propeso per l’obbligo di compensazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio a seguito di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ex art. 6, D.L. n. 193/2016;ciò anche in deroga al generale principio di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., a mente del quale «Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese». 2. Per meglio comprendere la questione in oggetto, occorre effettuare un breve excursus sulla disciplina introdotta nel 2016 in tema di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti; norma che ha aperto la via ad una stagione di “pacificazione fiscale”, ancora in pieno corso di svolgimento. L’art. 6, D.L. n. 193/2016, rubricato “Definizione agevolata”, consentiva ai contribuenti di definire i carichi fiscali affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 con il versamento di capitale e interessi (nonché dell’aggio di riscossione dovuto su tali somme e delle spese di notifica) e conseguente stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora. A tal fine, il contribuente doveva presentare un’apposita dichiarazione, redatta su modello ad hoc predisposto dall’Agente della riscossione, con la precisazione che, in caso la “rottamazione” si riferisse a carichi oggetto di un contenzioso tributario pendente, il contribuente doveva assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 3. Si è quindi discusso se “l’impegno a rinunciare” ai giudizi in questione integrasse una vera e propria rinuncia agli atti, ex art. 44, D.Lgs. n. 546/1992 (che richiede, affinché sia efficace, l’accettazione delle altre parti costituite che abbiano un interesse effettivo alla continuazione del processo), ovvero rappresentasse causa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del successivo art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». 4. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E (dedicata proprio a fornire chiarimenti in merito alla disciplina della “definizione agevolata”) ha sposato questa seconda [continua..]
Fascicolo 1 - 2019