Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Per la Cassazione l'IRPEF è dovuta anche sul canone locatizio "usurpato" (di Laura Letizia, Ricercatrice di Diritto tributario, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.)


Nota a Cass., sent. 9 maggio 2019, n. 12332

Con la sentenza in rassegna la Cassazione applica l’art. 26, comma 1, TUIR al caso in cui il contitolare del diritto di proprietà di un immobile non riscuota il canone di locazione perché il bene è stato locato dall’altro comproprietario a sua insaputa. Infatti, a parere della Suprema Corte, la distinzione tra canoni non percepiti ed usurpati «è del tutto sterile» stante l’unicità del reddito fondiario legato alla mera titolarità di un diritto reale.

For the court of cassation income taxes due also applies to any "usurped" rental fees

With the ruling under review, the Court of Cassation brings the case of taxation of rental fees for residential properties back to the provisions of art. 26, paragraph 1, of the TUIR also to the particular case in which the joint owner of the property right, besides not having collected them, is unaware of the existence of the contract itself. For the Supreme Court, the distinction between unrecognized and usurped rents «is completely sterile» given the uniqueness of the land income, whose nature is linked to the mere ownership of the property right or other real right regardless of the actual perception.

1. La sentenza resa dalla Suprema Corte trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha richiesto una maggiore imposta, a titolo di IRPEF, a fronte dei canoni locatizi non dichiarati. In particolare, la fattispecie non riguardava l’ipotesi classica di redditi sottratti alla tassazione bensì il caso ove l’altro comproprietario dell’immobile aveva proceduto a concederlo in locazione all’insaputa del contribuente accertato incassando i relativi canoni. A seguito della notifica dell’atto impositivo, il locatore “ignaro” ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale deducendo l’ine­sistenza dell’obbligazione tributaria in assenza del “reddito”; egli ha manifestato, in subordine, l’impegno a versare il tributo dovuto a seguito della definizione del procedimento monitorio avviato nei confronti del contitolare del diritto reale per ottenere la restituzione dei corrispettivi acquisiti indebitamente. Di contro, si è costituito l’Ufficio opponendo che i canoni di locazione andavano comunque dichiarati, ancorché non riscossi, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 26, comma 1, TUIR. L’esito del giudizio di primo grado e del grado di appello è stato sfavorevole al contribuente. Pertanto, il comproprietario non locatore ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la differenza tra i canoni locatizi non riscossi e quelli indebitamente “usurpati”. Anche il giudizio dinanzi alla Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito ed in questo senso è stato sottolineato che il disposto del­l’art. 26, comma 1, TUIR prescinde dalla causa concreta della mancata percezione dei corrispettivi del contratto sicché la norma sarebbe applicabile sia nell’ipotesi di morosità del conduttore, salva l’eccezione di convalida di sfratto per gli immobili ad uso abitativo, sia nel caso di “usurpazione” da parte dell’altro comproprietario. Sul piano ricostruttivo, inoltre, è stato precisato che, rispetto alla regola generale dei redditi fondiari di cui agli artt. 25 ss. TUIR, la rilevanza del canone locatizio costituisce un’eccezione; essa, pertanto, non sarebbe idonea a modificare il criterio d’imputazione soggettivo della ricchezza imponibile che resta collegata alla titolarità del diritto reale. In forza di tale premessa, la Corte di Cassazione ha quindi escluso qualsiasi profilo di irrazionalità e di incostituzionalità dell’art. 26, comma 1, TUIR sotto il profilo della capacità contributiva, precisando – in realtà in modo assai generico – che «la capacità contributiva, quale idoneità all’obbligazione d’imposta desumibile dal presupposto economico [continua..]
Fascicolo 1 - 2019