Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'art. 162 TUIR e la nozione arricchita di stabile organizzazione (di Andrea Fiordiponti, Dottore in International Economics and Commerce, Università Politecnica delle Marche.)


Nell’ordinamento interno la definizione di stabile organizzazione si è ampliata a comprendere situazioni che non necessitano di una effettiva consistenza fisica. Evoluzione nor­mativa orientata alla difesa della base imponibile, sottoposta al rischio di erosione, sia per difficoltà di applicazione impositiva, che per comportamenti elusivi. Condivide gli obiettivi raggiunti dal nuovo modello fiscale OCSE 2017, che ha affiancato ai consueti indicatori di carattere formale, la necessità di verificare in concreto le modalità organizzative dell’impresa stabilita in ipotesi di frammentazione ovvero di accordi di commissionaire. Trova poi corrispondenza nel Trattato Multilaterale BEPS, sottoscritto dal nostro Paese, ma ancora in attesa di recepimento.

PAROLE CHIAVE: stabile organizzazione, OCSE, BEPS, Convenzione multilaterale, art. 162 TUIR.

Art. 162 tuir and the enriched notion of permanent establishment

In the internal order the definition of a permanent establishment has expanded to include situations that do not require an actual physical consistency. Regulatory evolution oriented to defence of the tax base, subject to the risk of erosion, both due to difficulties in enforcing taxes and for evasive behaviour. It shares the objectives achieved by the new OECD 2017 tax model, which has combined the usual formal indicators with the need to concretely verify the organizational methods of the company established in the case of fragmentation of commissioning agreements. It then finds correspondence in the Multilateral BEPS Treaty, signed by our country, but still awaiting transposition.

1. Non s’intende qui affrontare l’ampia tematica connessa al c.d. Bepspackage (Base Erosion and Profit Shifting), ma tracciare brevemente lo sviluppo della nozione di stabile organizzazione ed il suo attuale recepimento nell’ordina­mento interno. La Convenzione multilaterale Beps (Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting), per brevità MLI, in vigore dal luglio 2017, è l’intesa – inizialmente sottoscritta da 68 Stati (alla data del 27 settembre 2018 i Paesi firmatari erano saliti a 84, v. S. BETTIOL, Una nuova fonte del diritto: La Convenzione multilaterale OCSE, 24novembre 2018, reperibile nel sito www.fiscal-focus.it) – che ha recepito il piano d’azione in quindici punti adottato dall’OCSE e dai Paesi del G20 nel corso del 2013 (Action 15 – Developing a multilateral instrument to mo­dify bilateral tax treaties) e da cui è scaturito il progetto OCSE-G20 per una modifica del modello di convenzione fiscale OCSE (Il nuovo modello di conven­zione OCSE contro le doppie imposizioni è stato approvato il 21 novembre 2017, le maggiori innovazioni riguardano la disciplina antiabuso, la stabile organizzazione e la procedura Map, mutual agreement procedure). Lo sviluppo dell’accor­do ha condotto alla stipula del Trattato, che si propone di ottenere una migliore tutela della base imponibile contro il diffondersi delle pratiche elusive, disponendo l’aggiornamento contestuale e coordinato del vasto numero di con­venzioni bilaterali tra gli Stati a contenuto fiscale. Certamente innovativo è il metodo utilizzato, per consentire l’adeguamento automatico di tutti i Trattati coperti, cioè notificati al depositario (OCSE) da ogni Stato firmatario, a seguito del solo recepimento nel proprio ordinamento interno. Di conseguenza per ogni accordo bilaterale sarà sufficiente l’adesione di entrambe le parti, per dare attuazione alle modifiche previste nel MLI. In proposito è stato sottolineato il carattere self executing del Trattato, dichiarato dallo stesso tenore letterale del suo art. 1: «La presente Convenzione modifica tutti gli Accordi fiscali coperti …». Lo strumento pattizio multilaterale interviene direttamente sulla definizione di stabile organizzazione, inserendo un art. 10, Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in giurisdizioni terze, nella parte III, Abuso dei trattati, dove è introdotto un meccanismo di comparazione ed inclusione per i redditi ottenuti in giurisdizioni, terze rispetto alle parti dell’accordo bilaterale. Dedica poi all’argomento la parte IV del Trattato (artt. da 12 a 15), Elusione dello status di stabile organizzazione, che affronta diverse ipotesi di [continua..]
Fascicolo 1 - 2019