argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza
Il dovere di versamento delle ritenute si concretizza in un’obbligazione autonoma rispetto al prelievo imposto in base alla legge, a fronte del quale, tuttavia, corrisponde l’obbligo di rivalsa sancito dall’art. 64 del d.p.r. n. 600 /1973. Nondimeno, la fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto di imposta è subordinata all’inadempimento del sostituto, il quale non versa il corrispondente importo all’ente impositore, ma soprattutto omette di operare le ritenute, configurandosi, per tale motivo, irragionevole il diniego al contribuente del contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute subite
» visualizza: il documento (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378)PAROLE CHIAVE: coobbligato solidale - riscossione - sostituzione d’imposta - rapporto di coobbligazione in solido
di Luigi Riccardi
La soluzione confutata sul piano esegetico, prendendo le mosse dall’unicità dell’obbligazione del versamento dell’acconto sia per il sostituto, sia per il sostituito, predilige la sussistenza del rapporto di solidarietà tra gli stessi. Più precisamente, sorvolando sulle (reali) declinazioni delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti coinvolte, i precedenti interventi della Suprema Corte hanno considerato ab origine l’obbligazione del contribuente come manifestazione attuale del pagamento, assestando, dunque, l’insorgenzadel vincolo di solidarietà dalla compresenza del rapporto giuridico d’imposta con quello previsto dalla legge per il sostituto d’imposta; il tutto con le evidenti distorsioni sotto il profilo equitativonei confronti del sostituito.
Tale assetto porta ad escludere la possibilità di una coobbligazione tra sostituto e sostituito in termini paritetici, in forza della quale il contribuente possa configurarsi quale soggetto originariamente obbligato solidale al pagamento dell’imposta. Il contenuto dell’art. 64 del citato decreto si “limita” a disciplinare il giudizio di accertamento nel caso di sostituzione, senza alcun riferimento al vincolo di solidarietà nell’assolvimento dell’obbligazione del sostituto in favore del sostituito, dato che, in mancanza di una espressa convergenza normativa di segno contrario, non realizzano, l’uno insieme all’altro, il fatto economico assunto dalla legge a presupposto applicativo del tributo.
In realtà, la disposizione dell’art. 35 citata prevede un coinvolgimento nel versamento in solido dell’imposta alla duplice condizione per cui il sostituto, per un verso, ometta di effettuare la ritenuta e, correlativamente, non esegua il versamento nei termini fissati dalla legge. Sotto tale profilo, la parte motiva della sentenza n. 10378/2019, accentua il connotato marcatamente derogatorio della norma considerata rispetto a quella propriamente autonoma dell’art. 64 del d.p.r. n. 602/73, perimetrata al (mero) pagamento della somma soggetta a ritenuta; la peculiarità consiste nella subordinazione dell’obbligazione propriamente solidale al duplice inadempimento del sostituto agli obblighi a lui impartiti (nel caso trattato nella sentenza in commento,la condizione è data dall’omessa effettuazione delle ritenute), per cui segue, sul piano logico, la sua inesistenza ab origine e, quanto all’insorgenza, il suo carattere eventuale.
Coerentemente con tale assunto, la configurazione – solo, dunque, a livello interpretativo - del vincolo di coobbligazione tra soggetto investito dell’obbligo civilistico (sostituto) e soggetto che riceve la somma di denaro (sostituito), quando quest’ultimo abbia già subito la ritenuta fiscale, appare in aperto contrasto con il quadro normativo vigente, oltre che lesivo del contemperamento degli interessi a confronto.
Ulteriori ragioni a supporto emergono, sempre sulpiano sistematico, dal riconoscimento da parte dell’ordinamento del contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute subite. Risulterebbe, infatti, quanto mai insolito concedere, da un lato, la sottrazione delle ritenute e, dall’altro lato, l’assoggettamento dello stesso sostituito, in via solidale, alla riscossione delle somme in tale maniera defalcate.
Diversamente argomentando, sebbene possa,in apparenza, risultare “sacrificato”, anche solo in parte, l’ “interesse fiscale” dell’Erario, il principio affermato in sentenza ottiene l’effetto mediato di “responsabilizzare” il sostituto d’imposta, evitando che possa adempiere operare le ritenute senza aver cura, tuttavia, di eseguire i correlati versamenti, confidando in una prassi interpretativa, di per sé avversata dalla riserva di legge, che “garantisce” la coobbligazione solidale del sostituito.