Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

21/03/2018 - Cronaca di una storia infinita ed irrisolta: l’aggio di riscossione deve essere pagato anche se il contribuente adempie tempestivamente alla cartella di pagamento

argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza

Riconoscendo la natura retributiva e non tributaria dell’aggio di riscossione, la Suprema Corte ha sganciato tale pretesa dal parametro di capacità contributiva.Resta aperta la questione della quantificazione dell’aggio in caso di adempimento spontaneopoiché il criterio percentualesi pone in antitesi con il parametrobasato sulla remunerazione del servizio.

PAROLE CHIAVE: riscossione - aggio di riscossione - adempimento spontaneo


di Franco Paparella

  1. Recentemente è intervenuta la sentenza della Suprema Corte n. 5154 del 2016 che ha affrontato il tema della natura dell’aggio di riscossione ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio.

Il problema di fondo è noto e si risolve essenzialmente nel fatto che la giurisprudenza di merito ha ritenuto più volte che l’obbligo al pagamento del­l’aggio se il contribuente onora tempestivamente la cartella di pagamento fosse meritevole di esame da parte della Corte Costituzionale(Comm. Trib. Prov. di Roma, ordinanza del 23 settembre 2010, Comm. Trib. Prov. di Torino, ordinanza del 18 dicembre 2012; Comm. Trib. Prov. di Latina, ordinanza del 29 gennaio 2013, che ha anche disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Ed in proposito, trascurando gli altri aspetti problematici, la questione più controversa attiene all’ammontare della somma a carico del debitore essendo condizionata dalla natura della prestazione imposta che può atteggiarsi in modo diverso ed incidere sulla misura.

Non è un caso che, a partire dal 2006, l’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 ha subito ripetute modifiche per rendere la disciplina più razionale e più adeguata agli interessi delle parti al punto che l’aggio è ora denominato “onere di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” ed è giustificato legislativamente con la finalità di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, di presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all’eva­sione e di innalzare progressivamente il tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari. Se non fosse per l’esigenza di garantire il funzionamento del servizio preposto alla riscossione dovrebbe essere agevole concludere che ai contribuenti virtuosi, che adempiono spontaneamente a seguito della notifica della cartella, non dovrebbe essere richiesto un “onere” gravoso in quanto la norma attribuisce all’aggio anche una funzione deterrente rispetto alle condotte disapprovate dal sistema comunque connessa alle attività concretamente svolte.

In ogni caso, il primo comma dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 precisa univocamente anche il criterio ordinatore della misura dell’onere, da ripartire tra il debitore e l’ente impositore, in quanto “agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio”.

Da ciò consegue che, per quanto “il funzionamento del servizio” individui un criterio di non agevole applicazione e, dunque, meritevole di una forfetizzazione, difficilmente può considerarsi razionale un “onere” incoerente con il principio indicato dal legislatore oppure ispirato a logiche diverse (ad esempio, parasanzionatorie o afflittive rispetto al mero inadempimento). In particolare, se l’apprezzamento della sua congruità dovuta alla forfetizzazione può appartenere ai giudizi di valore – e, dunque, essere confinato nell’ambito delle valutazioni giuridiche che possono produrre opinioni contrastanti o comunque indirizzi non univoci – la questione dovrebbe essere di soluzione più agevole se il criterio prescelto è concettualmente in antitesi con quello della remunerazione del servizio in quanto l’oggettiva diversità dei parametri determina una grave irrazionalità ed un’attuazione irragionevole del criterio legislativo.

Tale situazione è configurabile nel caso di adempimento spontaneo del debitore in quanto egli è soggetto ad un onere dell’1% ovvero secondo un criterio percentuale come se il minore o maggiore ammontare delle somme iscritte a ruolo producesse un’attività più o meno intensa dell’agente della riscossione che invece si limita a notificare la cartella di pagamento ed a ricevere le somme dovute. In ciò risiede il vulnus principale della disciplina attuale dell’aggio di riscossione nel caso di adempimento spontaneo, il cui ammontare dovrebbe essere determinato in misura fissa per tutti i debitori morosi ed a prescindere dall’ammontare della cartella, assicurando adeguatamente la remunerazione del servizio a fronte dell’attività svolta fino a detta fase della riscossione.

  1. In questo contesto si colloca la recente pronuncia della Suprema Corte che segue due sentenze della Corte Costituzionale con le quali sono state ritenute manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 della Cost., a causa dei limiti delle ordinanze di rimessione sotto il profilo della carenza di motivazione e della descrizione della fattispecie concreta (Corte Cost. n. 158 del 21 giugno 2013 e n. 147 del 9 luglio 2015).

Essa però ha eluso il problema di fondo nonostante abbia concluso nel senso della manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Cost. In particolare, trascurando la questione di diritto intertemporale (risolta correttamente), la Corte di Cassazione ha in primo luogo ravvisato la “natura retributiva e non tributaria dell’aggio” ed ha coerentemente concluso che la prestazione imposta al debitore non debba essere valutata nel rispetto del “parametro della capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Cost. Infatti, tale impostazione è conforme alle indicazioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 ed alla definizione di “onere di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” in quanto il titolo delle somme richieste al debitore è ravvisabile nell’obbligo di reintegrare gli oneri dovuti allo svolgimento dell’attività di riscossione nei suoi confronti e, dunque, alla natura corrispettiva in funzione dei “costi per il funzionamento del servizio”.

Discutibili invece sono le conseguenze rispetto a tale premessa perché la Suprema Corte ha ritenuto che la natura non tributaria della prestazione “lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso” al punto che non è irragionevole “che tra questi … una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella”. Invero, il criterio fissato in via legislativa prefigura un rigido collegamento tra onere a carico del debitore e remunerazione (o reintegrazione) del servizio ed è idoneo a rendere più razionale la natura della prestazione in termini retributivi o sinallagmatici; tale decisivo passaggio avrebbe dunque imposto di valutare la tendenziale equivalenza delle prestazioni e la remunerazione del servizio con ciò escludendo qualsiasi connotazione parasanzionatoria e rendendo più manifestal’irragionevolezza del criterio percentuale avulso dalle attività prestate nei confronti del debitore.

Se tali brevi considerazioni sono condivisili è dunque evidente che il tema (non dell’obbligo in sé bensì) della misura dell’aggio nel caso di adempimento spontaneo del debitore non può considerarsi affatto risolto, come si desume dall’esperienza della giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Prov. di Milano, n. 4682 del 21 maggio 2015; Comm. Trib. Prov. di Treviso, n. 84 del 25 settembre 2012; Comm. Trib. Prov. di Cagliari, ordinanza del 29 maggio 2015), ed è auspicabile che in futuro riservi altre (piacevoli) sorprese soprattutto se la Corte Costituzionale assumerà un atteggiamento più coraggioso e sempre che nel frattempo non intervenga il legislatore in un contesto ove da tempo gli atti (principalmente la cartella di pagamento e l’accertamento esecutivo che determina un aggio addirittura pari al 9% interamente a carico del debitore) ed il sistema della riscossione sono oggetto di un profondo ripensamento come risulta dall’imminente scioglimento delle società del gruppo Equitalia.