Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il difficile rapporto tra i reati tributari e l'applicazione della pena su richiesta delle parti (di Francesco Martin, Avvocato del Foro di Venezia – Cultore di materia di Diritto penale, Università degli Studi di Udine)


Come è noto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il c.d. patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. per quanto concerne i reati tributari è stato subordinato dal legislatore all’estinzione del debito con l'erario prima dell’apertura del dibattimento. In sostanza il contribuente imputato ha la possibilità di risolvere il procedimento penale ottenendo un significativo sconto di pena solamente se adempie quanto contestato dall’Agenzia delle entrate. Dopo alcune importanti aperture da parte della giurisprudenza di legittimità, La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sull’argomento estendo, anche al reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, la preclusione di cui all'art. 13, comma 2, della medesima disposizione normativa.

Parole chiave: patteggiamento; reati tributari; false fatture; riti alternativi; debiti tributari.

The difficult relationship between tax offenses and the application of the penalty on request of the parties

As is known, the application of the penalty at the request of the parties, the so-called plea bargaining, pursuant to art. 444 c.p.p. with regard to tax crimes, it was subordinated by the legislator to the extinction of the debt with the Treasury before the opening of the trial. In essence, the accused taxpayer has the ability to resolve the criminal proceedings by obtaining a significant penalty discount only if he fulfils what the Revenue Agency complains about. After some important openings by the jurisprudence of legitimacy, the Court of cassation intervened again on the subject extending, also to the crime referred to in art. 8 of Legislative Decree 74/2000, the foreclosure referred to in art. 13, paragraph 2, of the same legislative provision.

Keyword: plea bargain; tax offenses; false invoices; alternative rites; tax debts.

1. La tematica inerenti i reati tributari ha, specialmente negli ultimi anni, sempre più interessato i tribunali di merito nonché la Corte di Cassazione. Difatti complice anche una volontà legislativa volta a punire in maniera severa e sistematica il fenomeno dell’evasione fiscale, sono aumentati in maniera endemica i procedimenti penali per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Come noto tale disposizione pone sotto in manto della protezione ed anche della sanzione penale alcuni interessi ritenuti meritevoli di tutela, prevedendo che la condotta incriminata configuri un reato. In tale ottica risulta, anche in ragione dei notevoli benefici non solo con riferimento al quantum di pena, ma anche alle pene accessorie, di particolare interesse per la strategia difensiva l’accesso ai riti alternativi. Ed ecco la vexata quaestio. L’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 subordina la possibilità di accedere al patteggiamento all’integrale pagamento del debito tributario da parte del contribuente imputato; in sostanza la pretesa punitiva dello Stato in qualche modo arretra solamente in cambio della restituzione di quanto non corrisposto. Orbene, come spesso accade, anche con riferimento all’interpretazione di tale disposizione, i cui effetti sono particolarmente incisivi sulla situazione processuale del singolo individuo, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato un solco che si è costantemente evoluto. Come si evidenzia l’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 prevede una causa di non punibilità che si sostanzia nella scelta del legislatore di non sottoporre ad un procedimento penale il soggetto che, pur avendo commesso uno dei delitti di omesso versamento, abbia provveduto all’integrale pagamento del debito tributario entro la dichiarazione di apertura del dibattimento. Si tratta a ben vedere a tutti gli effetti di una sorta di incentivo che permette allo Stato di recuperare il quantum non ricevuto e all’autore materiale della condotta di evitare la sottoposizione a tutto l’iter che contraddistingue il procedimento penale. A seguito della riforma in ambito penal-tributario apportata dal decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), è stata estesa alle fattispecie di frode fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 dello stesso decreto) la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, che sino al 25 dicembre 2019 – data di entrata in vigore della legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 12/2019 – era applicabile alle sole fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4) e di omessa dichiarazione (art. 5). Con l’entrata in vigore della legge, dunque, anche i delitti di cui agli articoli 2 e 3 possono essere dichiarati non punibili [continua..]
Fascicolo 2 - 2022