Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Principio di offensività e bene giuridico sotteso alle fattispecie sanzionatorie amministrative tributarie: brevi considerazioni a margine di una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (di Giulio Garofalo, Avvocato in Roma)


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 maggio 2022, n. 13908, ha confermato l’o­rientamento interpretativo secondo cui, nell’eterogeneo sistema sanzionatorio tributario, al fine di distinguere le violazioni formali da quelle sostanziali è imprescindibile accertare ex post se la condotta dell’agente abbia cagionato o meno un nocumento all’in­teresse fiscale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo. Qualora tale pregiudizio non fosse integrato, la violazione deve essere ricondotta nell’alveo delle infrazioni “formali” alla luce del danno che la stessa può nondimeno arrecare al corretto esercizio delle azioni di controllo e dei correlati poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Parole chiave: principio di offensività; interesse fiscale; violazione sostanziale; violazione formale; violazione meramente formale.

Harm principle and legal good underlying administrative tax sanctions: brief remarks in the aftermath of a recent decision of the Supreme Court

In its decision case no. 13908/2022 the Italian Supreme Court reiterated the firm orientation according to which, in the heterogeneous system of administrative tax sanctions, in order to distinguish between formal and substantive violations, it is essential to ascertain, with an assessment of fact reserved to the judge of merit, whether or not the agent’s conduct has caused damage to the fiscal interest, affecting the determination of the taxable base, the tax or the payment of the tax; if that harm is lacking, the violation must be classified as a ‘formal’ infringement in view of the harm that it may cause to the proper exercise of the actions and powers of assessment by the Tax Authority.

Keywords: harm principle; tax interest; substantial violation; formal violation; purely formal violation.

1. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla declinazione del principio di offensività nel sistema sanzionatorio amministrativo tributario, ribadendo il principio di diritto, enunciato a più riprese, concernente la “tripartizione” radicata nell’ordinamento tributario italiano in tema di violazioni per contrarietà a disposizioni poste a presidio degli interessi erariali. Come noto, la razionalizzazione e unitarietà del sistema sanzionatorio è l’esito di un’importante evoluzione storica che si è sviluppata nel secolo scorso, nell’ambito della quale si sono cercati di coniugare gli aspetti peculiari della materia tributaria e i principi generali della disciplina sanzionatoria (il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 riprende i principi racchiusi nel sistema sanzionatorio rinvenibili nella L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo, contraddistinguendosi per fondare un sistema para-penale nel quale vengono fatti confluire il principio di tassatività, il divieto di retroattività della norma sfavorevole e l’applicabilità della legge più favorevole nei casi di successione delle leggi penali nel tempo, il principio di colpevolezza e di non rimproverabilità dell’agente per i casi in cui vi sia l’impossibilità di conformarsi al precetto). Su tale spinta ottimizzatrice della frammentarietà caratterizzante il sistema sanzionatorio tributario, che ha altresì interessato il comparto penale delle imposte con la promulgazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si è innestata la L. 27 luglio 2000, n. 212 c.d. “Statuto del contribuente”. Il Legislatore, da un lato, ha definitivamente scolpito in una legge ordinaria principi disseminati nel sistema impositivo e, dall’altro lato, è intervenuto nuovamente con l’art. 10, comma 3, sull’apparato sanzionatorio tributario da poco coniato (per un maggiore approfondimento in materia si vedano del Federico, Statuto del contribuente, illecito tributario e violazioni formali, in Rass. trib., 2003, p. 855 ss. e Miceli, Le violazioni meramente formali, in Fantozzi-Fedele (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005, p. 583 ss.) stabilendo la non punibilità di quei comportamenti che si traducono “in una violazione formale senza alcun debito d’imposta”. In “attuazione” di tale principio, è stato inserito, attraverso il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, un comma 5-bis all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il quale dispone che “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Il problema che involge questa [continua..]
Fascicolo 2 - 2022