Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Corte Costituzionale riaccende il dibattito sul ne bis in idem (di Giulio Chiarizia, Avvocato in Roma. Associato dello studio Fantozzi&Associati)


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 149/2022, ha per la prima volta dichiarato l’incostituzionalità del cumulo di sanzioni, penali e amministrative, per il medesimo fatto. La sentenza, seppure produca effetti limitatamente al campo delle sanzioni in materia di diritto d’autore, riaccende comunque il dibattito sulla compatibilità del “doppio binario” in materia tributaria con il ne bis in idem europeo, contenendo affermazioni che potenzialmente potrebbero superare la precedente conclusione della Consulta, che invece propendeva per una generalizzata e tendenziale compatibilità del “doppio binario” tributario con il principio del ne bis in idem.

Parole chiave: ne bis in idem; doppio binario; CEDU.

The Italian Constitutional Court rekindles the debate on the ne bis in idem

The Italian Constitutional Court, with decision n. 149/2022, held for the first time the unconstitutionality of double proceedings, criminal and administrative, concerning the same conduct. Even though the decision at stake concerns the area of copyright penalties, it rekindles the debate on the compatibility of dual proceedings in tax law penalties with the European ne bis in idem principle. This is because the decision includes statements that could potentially overrule the previous conclusion of the Constitutional Court itself, which instead favored generalized and tendential compatibility of tax dual proceedings with the ne bis in idem principle.

Keywords: ne bis in idem; dual of proceedings; ECHR.

1. Con la sentenza n. 149/2022, la Corte costituzionale ha per la prima volta dichiarato l’incostituzionalità del cumulo di sanzioni, penali e amministrative, per il medesimo fatto, in applicazione del divieto del doppio processo (c.d. ne bis in idem) previsto dall’art. 4 del settimo Protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (detta anche Carta di Nizza). La sentenza in esame, pertanto, seppure produca effetti limitatamente al campo delle sanzioni in materia di diritto d’autore, riaccende il dibattito – invero mai sopito – sulla compatibilità del “doppio binario” in materia di sanzioni tributarie con il ne bis in idem europeo (poiché il ne bis in idem interno è rigorosamente limitato alla materia penale ex art. 649 c.p.p.), a cui l’ordinamento interno comunque si conforma, sebbene a condizioni e limiti differenti tra le due fonti europee citate (per una breve indicazione di tali differenze cfr. Melis, Il ne bis in idem, in AA.VV., I diritti del contribuente, a cura di Carinci-Tassani, Milano, 2022, p. 617; Giuliani-Chiarizia, Diritto tributario, CEDU e diritti fondamentali dell’UE, Milano, 2017, p. 259; Viganò, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione della Carta?, in Dir. pen. cont., 2014, p. 219). Più nello specifico, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità – per contrasto con l’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 4 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU – dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato per un reato in materia di violazione dei diritti di autore e diritti connessi (art. 171 ter, L. n. 633/1941) che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per un illecito amministrativo avente natura sostanzialmente penale (art. 174 bis, L. n. 633/1941). La pronuncia suscita notevole interesse anche in materia tributaria, in quanto la Consulta aveva, in precedenza, respinto simili censure in tale ambito, giungendo addirittura ad affermare una tendenziale compatibilità del “doppio binario” tributario con il ne bis in idem europeo (Corte cost. nn. 43/2018, 222/2019 e 114/2020). Ciò ha indotto la Corte di cassazione a rigettare sistematicamente le relative questioni, con motivazioni raramente ragionate e compiute, mostrando insensibilità e disinteresse nei confronti di tale diritto fondamentale (Cass. pen. nn. 6993/2018, 45829/2018; 2021/4439 e Cass. trib. nn. 21694/202; 9076/2021 e 9077/2021). La sentenza si caratterizza altresì per una puntuale analisi delle condizioni delineate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) per accertare la violazione del divieto del doppio processo, giungendo ad affermare principi e [continua..]
Fascicolo 2 - 2022