Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il contesto territoriale nel quale viene diffuso il messaggio pubblicitario è determinante per stabilire la soggettività passiva in materia di imposta sulla pubblicità (di Stefania Cianfrocca, Esperta di tributi locali e regionali)


Per la pubblicità del marchio di una casa automobilistica è tenuta al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità la concessionaria di auto locale e non la società che effettua la distribuzione delle autovetture su scala nazionale, dal momento che quest’ultima non può ritrarre alcuna utilità diretta ed immediata dalla pubblicità effettuata in ambito locale.

Parole chiave: Imposta sulla pubblicità; soggetti passivi.

The territorial context in which the advertising message is spread is decisive in order to establish the liability in relation to the advertisement tax

For the advertising of the brand of a car manufacturer, the local car dealership, and not the company that distributes the cars on a national scale, is required to pay the municipal advertising tax, since the latter cannot have any direct and immediate benefit from the advertising carried out in the local area.

Keywords: advertisement tax; taxable persons.

1. Il tema della soggettività passiva in materia dell’ormai soppressa imposta comunale sulla pubblicità si arricchisce di nuovi elementi grazie all’ordinanza 25 marzo 2022, n. 9696 con la quale la Corte di Cassazione ha affrontato il caso del duplice rapporto che lega il prodotto pubblicizzato alla società che lo distribuisce a livello nazionale e alla società concessionaria locale. Per approcciare più compiutamente la questione appare utile prendere le mosse dalla fattispecie sottoposta al giudizio della Corte. La controversia, che si incentra sostanzialmente sull’esatta individuazione del soggetto passivo del tributo, è originata dall’esposizione, all’interno del palazzetto dello sport di una città umbra, di un enorme striscione pubblicitario che riportava il marchio di una società automobilistica francese e la denominazione della concessionaria auto locale, venditrice di autovetture con lo stesso marchio. La società affidataria del servizio di accertamento e riscossione dell’im­posta sulla pubblicità per il comune umbro ha notificato un avviso di accertamento per mancato pagamento del tributo alla società che vendeva al­l’in­grosso gli autoveicoli pubblicizzati ai concessionari locali. Quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Umbria che, riformando la decisione di primo grado, ha stabilito che fosse obbligata al pagamento del tributo considerandola come venditrice del prodotto pubblicizzato “a prescindere dall’ausilio della rete di vendita dei concessionari” locali. 2. La Corte di Cassazione ha, invece, ribaltato dette motivazioni sviluppando una trama argomentativa attraverso l’analisi del dato normativo applicabile ratione temporis, l’art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993, in base al quale soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È, inoltre, solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. La Corte ha collegato, poi, la definizione di soggetto passivo a quella del presupposto dell’imposta che l’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 individuava nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. La norma considerava rilevanti ai fini impositivi i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o che erano finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. In tale contesto la Corte ha innanzitutto ribadito che il messaggio pubblicitario [continua..]
Fascicolo 2 - 2022