Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Approvato il provvedimento per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo: rimangono dubbi ancora aperti (di Antonio Viotto, Professore ordinario di Diritto tributario, Università Ca’ Foscari di Venezia)


Il presente contributo analizza criticamente le indicazioni operative per aderire alla procedura introdotta dall'art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021 per il riversamento del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 e succ. mod.) indebitamente compensato, previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022. Viene esposta un’analisi dei tratti essenziali del Provvedimento, il quale, se pure ha risolto alcuni dubbi che la legge aveva sollevato, contiene profili di incertezza ancora da chiarire. In particolare, viene evidenziato come il Provvedimento pare timidamente confermare la possibilità di revocare la richiesta di sanatoria prima del perfezionamento della procedura, ma manca ancora la disciplina di raccordo quanto agli effetti del riversamento sugli atti impositivi già emessi e sui giudizi già in corso al 22 ottobre 2021. Nel caso di accertamento, successivamente alla presentazione del modello, della mancanza dei requisiti per accedere al riversamento, l’intera procedura non si perfeziona e potrebbe altresì comportare implicazioni penali non trascurabili. Inoltre, non è previsto alcun meccanismo di “remissione” o di “ripristino” della procedura di riversamento se, a seguito del giudizio eventualmente instaurato dal contribuente, la ricostruzione dell’Agenzia non dovesse essere confermata.

Parole chiave: riversamento; sanatoria; crediti d'imposta; ricerca e sviluppo; buona fede e affidamento.

Provision for repayment of research and development credits has been approved: still unresolved doubts remain

This article critically analyzes the operational instructions for joining the procedure introduced by Art. 5, co. 7-12, of D.L. 146/2021 for the repayment of improperly compensated research and development credit (ex Art. 3 of D.L. 145/2013, as successively amended), provided by Revenue Agency Provision No. 188987 of June 1st, 2022. An analysis of the essential aspects of the Provision is set out, which, even if it has resolved some doubts that the law had raised, still contains profiles of uncertainty yet to be clarified. In particular, it is highligthed how the Provision seems to confirm the possibility to revoke the request for the repayment before the finalization of the procedure, but there is still a lack of connecting discipline as to the effects of the repayment on the tax assessment acts already issued and on the assessments already pending as of October 22nd, 2021. In the event that it is detected, subsequent to the submission of the model, that the requirements for accessing the repayment are not met, the entire procedure is not finalized and could also have significant criminal implications. In addition, there is no mechanism for “remission” or “reinstatement” of the repayment procedure if, as a result of the judgment, the Agency's assumption is not confirmed.

Keywords: repayment; remission; tax credits; research and development; good faith and reliance.

1. Tratti essenziali del riversamento del credito ricerca e sviluppo (D.L. n. 146/2021). Con il Provvedimento n. 188987 del 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per aderire alla procedura introdotta dall’art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021 per il riversamento del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 e succ. mod.) indebitamente compensato. Il perimetro della sanatoria è limitato alle spese sostenute ritenute non agevolabili e prevede lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi nonché l’esimente da sanzioni penali per il delitto di indebita compensazione. Il provvedimento ha altresì approvato il modello e le istruzioni della domanda da presentare per procedere al riversamento del credito. La procedura è riservata a coloro che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore del suddetto decreto. La sanatoria è ammessa per crediti calcolati su attività realmente svolte e con spese realmente sostenute correlate ad “attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili”. Inoltre, la sanatoria è ammessa nei casi di errori commessi: – nella “quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”; – nella “determinazione della media storica di riferimento”; – nel calcolo logico-matematico che porta alla determinazione del credito. Per aderire alla procedura è necessario: – presentare il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” entro il 30 settembre 2022; – eseguire il riversamento del credito indebitamente compensato entro il 16 dicembre 2022 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Nel caso di versamento rateale la seconda e la terza rata dovranno essere maggiorate degli interessi al tasso legale calcolato a decorrere dal 17 dicembre 2022. Il Provvedimento ha risolto – sia pure pervenendo a conclusioni non sempre condivisibili – alcuni dubbi che – come ho avuto modo di evidenziare in un recente scritto in corso di pubblicazione nella Rivista Trimestrale di Diritto Tributario – la legge aveva sollevato; mentre altri profili rimangono ancora da chiarire, come ora vedremo. 2. Le attività agevolabili e gli aspetti procedurali. Dalla lettura del Provvedimento emergono [continua..]
Fascicolo 2 - 2022