Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Gli effetti della sospensione giudiziale dell´avviso di accertamento (di Nicolò Zanotti, Ricercatore a t.d./B di Diritto tributario, Università di Foggia)


La sentenza affronta il tema della sospensione cautelare di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 ed afferma che il Fisco non può procedere alla formazione del ruolo e all’iscrizione “provvisoria”, una volta ottenuta da parte del contribuente la sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento impugnato.

Parole chiave: tutela cautelare; periculum in mora; effettività della tutela.

The effects of the judicial suspension of the assessment notice

The sentence addresses the issue of the precautionary suspension pursuant to art. 47 of D.Lgs. n. 546 of 1992 and states that the Revenue Agency cannot proceed with the formation of the role and the “provisional” registration, once the judicial suspension of the contested assessment notice has been obtained by the taxpayer.

Keywords: precautionary protection; periculum in mora; effectiveness of the protection.

1. La sentenza in commento interviene sulla dibattuta questione relativa alla determinazione dell’oggetto della sospensione cautelare, disciplinata dall’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992; tema che rimane attuale, nonostante la sua portata sia stata notevolmente ridimensionata dalla concentrazione della riscossione nell’accertamento a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010. La Cassazione, nel caso di specie, dopo aver delineato gli elementi essenziali della disciplina, ha ritenuto che il Fisco, una volta ottenuta da parte del contribuente la sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento, non possa procedere alla formazione del ruolo e all’iscrizione “provvisoria”, ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.P.R. n. 602/1973, con conseguente interesse del privato ad impugnare la cartella di pagamento eventualmente emessa in dispregio dell’ordinanza cautelare, in quanto affetta da vizi propri (in questo senso, v. Basilavecchia, La sospensione cautelare dell’accertamento ha effetto sulla validità della successiva cartella, in Corr. trib., 2018, p. 1231). Tali conclusioni dipendono da una presa di posizione della Corte, che ha condiviso la tesi secondo cui il potere di sospensiva incide direttamente sugli effetti giuridici dell’atto impugnato e sulla sua efficacia esecutiva, non riguardando soltanto la sua esecutorietà, che invece atterebbe esclusivamente agli atti materiali necessari per la realizzazione degli effetti giuridici del provvedimento (per questa distinzione, v. Glendi, Procedimenti cautelari (dir. trib.), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1999, p. 2). La Cassazione si discosta così dal precedente orientamento in forza del quale aveva invece affermato che la sospensione, concernendo l’esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella (cfr. Cass. 29 luglio 2016, n. 15966 e Cass. 28 settembre 2020, n. 20361). 2. La pronuncia ha interessato, quindi, l’interpretazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, che ancor oggi rappresenta il paradigma fondante della tutela cautelare nel processo tributario e che, da un punto di vista terminologico, non ha ripreso l’univocità delle espressioni contenute nella legge delega. La rubrica dell’art. 47 è intitolata, infatti, «sospensione dell’atto impugnato»; il comma 1 riferisce, invece, gli effetti della sospensione all’esecuzione dell’atto; il comma 3, per il «caso di eccezionale urgenza», prevede la provvisoria «sospensione dell’esecuzione»; il comma 6, infine, parla di «sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato». Prescindendo dall’intitolazione della rubrica, stante il suo scarso valore giuridico, l’impiego della dizione «sospensione dell’atto» sembra essere una forma contratta utilizzata per invocare la sospensione dell’esecuzione del [continua..]
Fascicolo 1 - 2022