Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Riproposizione e appello incidentale nel processo tributario (di Stefano Zagà, Ricercatore di Diritto tributario, Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Economia)


Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: nei casi in cui un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al Giudice d’appello, non mediante appello incidentale ma mediante mera riproposizione, un simile errore può essere superato procedendo alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo (ex art. 156, comma 3, c.p.c.).

Parole chiave: appello incidentale; riproposizione; raggiungimento scopo.

Reproposal and cross-appeal in the tax process

In the decision analyzed, the Supreme Court establishes the following principle of law: if an objection of merit has been rejected in the first instance proceedings and the party which has been victorious for other reasons in the first instance proceedings has devolved to the Judge of appeal the knowledge of the objection, not utilizing a cross-appeal, but by a mere re-proposal, such error can be overcome by proceeding with its requalification in the application of the principle of the suitability of the act to achieve the scope (ex art. 156, paragraph 3, c.p.c.).

Keywords: cross-appeal; reproduction; achievement of the scope.

1. Nell’ordinanza in commento (ribadendo quanto già statuito nella precedente ordinanza del 3 novembre 2020, n. 24456), la Corte di cassazione ha inteso “sminuire”, con specifico riferimento al processo tributario, le conseguenze processuali derivanti da un errore nella scelta del corretto strumento processuale (riproposizione invece di appello incidentale) da utilizzare per continuare a coltivare anche nel giudizio d’appello le eccezioni respinte dal Giudice di primo grado. Più precisamente, nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto in forza del quale, nei casi in cui «un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d’appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.». Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che nella vicenda processuale ivi esaminata l’esercizio di questo «generale potere di riqualificazione» del Giudice in ordine alla formulazione della domanda era “giustificato” dalla «non equivoca volontà della parte – nella forma e nella sostanza – di contestare l’assunto del Giudice di prime cure circa le eccezioni pregiudiziali sollevate». Inoltre, a questa constatazione fattuale la Suprema Corte ha aggiunto l’ulteriore constatazione giuridica secondo cui «nel processo tributario l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni da depositare nel termine ordinatorio di costituzione dell’appellato, donde viene affievolita la distinzione fra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente». 2. Si tratta, senza dubbio, di un principio di diritto pienamente condivisibile; tuttavia, non è in grado di risolvere in modo completo le incertezze processuali che de iure condito continuano a sussistere nei casi di pronuncia indiretta o implicita di rigetto di questioni ed eccezioni. Difatti, anche dopo gli interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 7700 del 19 aprile 2016 e n. 11799 del 12 maggio 2017, continuano a sussistere profili di incertezza sui confini tra appello incidentale e mera riproposizione in sede d’appello con riferimento alle questioni ed eccezioni fatte valere in primo grado rispetto alle quali non sia rintracciabile in sentenza una pronuncia espressa di rigetto. In particolare, le incertezze scaturiscono dalla oggettiva difficoltà a distinguere in concreto i casi in cui sia configurabile una decisione di rigetto indiretta o implicita di una specifica [continua..]
Fascicolo 1 - 2022