Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le alternative al processo penale per i reati tributari di competenza dell´EPPO (di Simone Francesco Cociani, Professore associato di Diritto tributario, Università di Perugia)


Il documento analizza le norme e le procedure nazionali vigenti in materia di risoluzione alternativa delle controversie e diversion applicabili nei casi di reati fiscali di competenza della Procura europea, anche alla luce dei principi CEDU e del diritto dell’UE.

Parole chiave: interessi finanziari; EPPO; OLAF.

Alternatives to the criminal trial for tax offences under EPPO’S competence

The paper analyzes the national rules and procedures in force on alternative dispute settlement and diversion applicable in cases of tax crimes under the EPPO’S competence, in to the light with the ECHR e EU law principles.

Keywords: financial interests; EPPO; OLAF.

1. Come noto, all’Unione Europea sono attribuite competenze anche in tema di finanza pubblica e, in particolare, sia con riferimento alla finanza c.d. “comunitaria”, sia con riferimento alle singole finanze pubbliche nazionali (Mondini, Corso di diritto della finanza pubblica, Milano, 2021, 50 ss.; 475 ss.). Invero, gli interessi lato sensu “finanziari” dell’Unione Europea, data la loro rilevanza anche ai fini del corretto funzionamento del mercato unico, risultano opportunamente presidiati attraverso norme eurounitarie di tipo procedimentale e di tipo sanzionatorio (cfr. art. 325 TFUE), anche se è tuttora da escludere una piena competenza dell’Unione in materia penale, mancando un’esplicita attribuzione in tal senso (Grasso, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione Europea, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 2347 s.). Peraltro, per ciò che concerne il nostro ordinamento interno, occorre tener bene a mente l’esistenza del principio di legalità dei reati e delle pene (di cui all’art. 25 Cost.), in quanto suscettibile di costituire un vero e proprio controlimite all’operare del diritto comunitario che, in ogni caso, ha una qualche competenza di natura penale in tema di protezione degli interessi finanziari dell’Unione. E a ben vedere, tale competenza penale della UE in materia di protezione dei propri interessi finanziari, se esercitata in guisa tale da accordare un grado di protezione più elevato rispetto a quello assicurato ai propri cittadini da parte dell’ordinamento interno, non può che condurre a riconoscere la prevalenza del diritto unionale su quello interno (Flora, Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “Direttiva PIF” nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in Dis Crimen, 12 novembre 2019, p. 4). In ogni caso, alquante sono le norme (sia di diritto interno che di diritto unionale) che prevedono l’applicazione di “misure” (pure a carattere sanzionatorio) per violazioni, di norme finanziarie e tributarie, capaci di mettere in pericolo sia gli interessi finanziari dell’Italia che quelli della U.E. Da quest’ultimo punto di vista, lo stesso art. 83.2 TFUE, allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si riveli indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione (ad esempio per quanto concerne l’imposta sulla cifra d’affari), prevede che norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni (penali) nel settore in questione possano essere stabilite tramite direttive (La Vattiata, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da [continua..]
Fascicolo 1 - 2022