Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La liquidazione del diritto di partecipazione all´impresa familiare non costituisce reddito imponibile (di Antonio Marinello, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi di Siena)


In materia di impresa familiare, dal momento che non esiste alcun contratto sociale, né un vincolo societario tra il titolare dell’impresa ed i collaboratori familiari, la liquidazione del diritto di partecipazione all’impresa afferisce alla sfera personale dei soggetti di tale rapporto e non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR. Ne deriva che l’importo attribuito non può essere assoggettato ad Irpef in capo al soggetto percipiente, non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito di impresa del titolare, per mancanza del requisito di inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR.

Parole chiave: impresa familiare; cessazione prestazione lavorativa; liquidazione partecipazione.

The settlement of the right to participate in the family business does not constitute taxable income

In the case of a family business, since there is no social contract or corporate link between the owner of the business and the family workers, the liquidation of the right to participate in the business falls within the personal sphere of the subjects and is not attributable to any of the income categories provided for by the TUIR. Therefore, the amount cannot be taxed on the percipient and, on the other hand, is not deductible from the business income of the owner.

Keywords: family business; cessation of work; settlement of the right of participation.

1. Con l’ordinanza n. 40937 del 21 dicembre 2021, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento fiscale delle somme corrisposte ai collaboratori dell’impresa familiare a titolo di liquidazione del diritto di partecipazione in occasione della cessazione della prestazione lavorativa. Più precisamente, dalla ricostruzione dei fatti di causa emerge che un imprenditore aveva liquidato al padre – collaboratore familiare nell’impresa di cui egli era titolare – una somma corrispondente ai diritti maturati dallo stesso in conseguenza della cessazione dell’impresa familiare a suo tempo costituita. La somma in questione era stata dichiarata ed assoggettata a tassazione separata (come trattamento di fine rapporto) dal collaboratore ed era stata contestualmente dedotta dal reddito di impresa del titolare. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva contestato la deducibilità degli importi in questione, sulla base del fatto che la liquidazione del diritto di partecipazione all’impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti coinvolti, non è imponibile in capo al percettore, non rileva come componente negativo di reddito, né può essere dedotta dal reddito d’impresa, per difetto del requisito di inerenza. La Commissione Tributaria Provinciale aveva quindi accolto il ricorso proposto dal contribuente, e l’esito del giudizio di primo grado era stato successivamente confermato dalla Commissione Regionale. In particolare, secondo la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la ripresa a tassazione delle somme originariamente dedotte avrebbe realizzato la violazione del principio del divieto della doppia imposizione, dato che lo stesso importo sarebbe stato di fatto assoggettato due volte a tassazione: dapprima in capo al collaboratore familiare e successivamente in ragione del mancato riconoscimento della sua deduzione dal reddito del titolare. La controversia è infine approdata in Cassazione e, all’esito del giudizio la Suprema Corte ha deciso, in sintesi, che: a) l’impresa familiare ha natura individuale e la partecipazione del collaboratore ha rilevanza meramente interna nei rapporti tra l’imprenditore ed i suoi familiari, in quanto il fondamento di tale istituto va ravvisato nella solidarietà che deve risiedere nei rapporti familiari e nell’esigenza di tutela e valorizzazione del lavoro prestato dai componenti della famiglia che hanno dato il loro contributo all’impresa; b) l’im­prenditore deve devolvere parte del suo reddito ai componenti della famiglia che collaborano nell’impresa e deve liquidare al familiare il diritto di partecipazione nell’ipotesi in cui cessi di lavorare nell’impresa. La liquidazione del diritto di partecipazione all’impresa familiare, afferendo alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione, [continua..]
Fascicolo 1 - 2022