Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

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Luci ed ombre sulla responsabilità dell´amministratore di fatto: riflessioni in chiave sanzionatoria tributaria e possibili interventi di riforma (di Francesco Paolo Schiavone, Cultore della materia di Diritto tributario e finanziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli, “Federico II”)


Il presente lavoro esamina l’evoluzione ed i possibili spunti di riforma della sanzionabilità tributaria dell’amministratore di fatto all’interno dell’attuale quadro normativo, soffermandosi sulle criticità principali rilevate negli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Parole chiave: sanzioni; amministratore di fatto; schermo societario.

Lights and shadows on the responsibility of the de facto director: reflections in terms of tax sanctions and the possibile reform measures

This work examines the evolution and possible reforms of the fiscal and criminal sanctions of the de facto administrator within the current regulatory system, focusing on the main critical issues identified in recent years by doctrine and jurisprudence.

Keywords: sanctions; de facto director; corporate screen.

1. La genesi e la corretta qualificazione dell’amministratore di fatto. – La nozione di amministratore di fatto è ricavabile attraverso una lettura orientata del primo comma dell’art. 2639 del codice civile, che recita: “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. Quest’ultimo soggetto infatti, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, svolge in modo continuativo attività di tipo gestorio, esercitando i poteri relativi alle funzioni dell’ammi­nistratore di diritto. La conseguenza principale del riconoscimento della figura dell’ammini­stratore di fatto consiste proprio nel suo assoggettamento al rispetto dei doveri previsti dall’ordinamento e la violazione di tali prescrizioni determina la configurabilità di una fattispecie autonoma di responsabilità di matrice civilistica. In tali casi si possono rilevare obblighi risarcitori non solo nei confronti della stessa società ma anche nei riguardi dei soci, dei creditori sociali e del singolo socio o terzo, ai sensi degli artt. 2392, 2393 bis, 2394 e 2395 c.c. (Montalenti-Riganti, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Giur. comm., 5/2017, p. 775. Per considerazioni di più ampio respiro internazionale si rimanda a Passador, Modelli di amministrazione e controllo: Il caso del Giappone, in Riv. soc., 1/2016, p. 194 ss., ove l’Autrice osserva che i modelli di governance triale ed ibridi propri del Giappone siano assimilabili, per taluni aspetti, al sistema italiano ed a quello portoghese). La riferibilità sanzionatoria in capo all’amministratore di fatto, pertanto, non esclude quella dell’amministratore di diritto, potendosi riscontrare in capo a quest’ultimo la violazione, autonoma o in concorso, dei generali obblighi di vigilanza e controllo sulla gestione societaria. Dunque in ragione di tali assunti è possibile asserire la piena codificazione del cd. principio funzionalistico, in virtù del quale, ai fini dell’individuazione del reale detentore del potere amministrativo di una società, non rileva soltanto l’investitura formale, ma altresì l’effettiva assunzione ed esercizio delle funzioni gestorie. Non a caso il fine ultimo del Legislatore italiano era orientato verso la logica di concreta applicabilità della sanzione, comminabile nei confronti del reale responsabile delle violazioni contestate e non nei confronti di meri “prestanome”. Infatti quest’ultimo in alcuni casi può risultare [continua..]
Fascicolo 1 - 2022