Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il decreto di omologa del concordato nell´imposizione di registro, ovvero «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» (di Susanna Cannizzaro, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Sapienza Università di Roma)


Secondo la Cassazione il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento. Il successivo decreto di trasferimento ha valore meramente attuativo del titolo giurisdizionale.

Parole chiave concordato fallimentare; terzo assuntore; imposta di registro –omologa; decreto trasferimento.

Bankruptcy agreement, approval decree in registration tax system, that is «if we want everything remain as it is, everything must change»

According to the Supreme Court, approval decree of bankruptcy agreement with debt acquirer’s involvement must be taxed proportionally under art. 8, lett. a), tariff, first part, attached to D.P.R. n.131 of 1986, as a result of its translation effects. Instead the transfer decree executes only the jurisdictional title.

Keywords bankruptcy agreement; debt acquirer; registration tax; approval decree;transfer decree.

1. Con l’ordinanza in esame la Cassazione conferma il suo orientamento in merito all’imposizione del decreto di omologa nel concordato fallimentare. Sul punto i numerosi precedenti citati nella pronuncia testimoniano appunto la maturazione di un indirizzo volto ad individuare il regime fiscale ai fini dell’imposta di registro in relazione agli effetti del provvedimento giurisdizionale di omologa, distinguendo in particolare l’ipotesi di concordato fallimentare con assuntore, tassabile con imposta proporzionale, dai provvedimenti di omologa con cessione di beni o con garanzia. Gli approdi ora consolidati sono però frutto di un complesso percorso esegetico probabilmente non ancora giunto ad uno sviluppo completo. 2. Nel vigore del D.P.R. n. 634/1972, infatti, si contendevano il campo due diverse visioni in ordine alla natura del concordato che conducevano a differenti approcci sulla individuazione del regime fiscale del provvedimento giudiziale di omologa. Da un lato parte della dottrina nel solco della tesi “pubblicistica”, si esprimeva per l’applicazione dell’imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 8, lett. f) della tariffa (Sulla previsione che assoggettava gli atti di omologazione a tassa fissa e sulla assenza di una norma che assoggettasse espressamente ad imposta proporzionale il concordato giudiziale si veda Piras, Concordato giudiziale e imposta di registro, in Giur. comm., 1977, I, p. 968). In questa visione il concordato non poteva trattarsi alla stessa stregua di un atto negoziale e, risultava pertanto irrilevante ai fini dell’imposta di registro da applicare in ragione del provvedimento giudiziario e della norma tariffaria specifica (Mercatali, L’applicazione della imposta di registro nel concordato fallimentare ante e post riforma, in Dir. e prat. trib., 1981, II, p. 929 ss. il quale, dal momento che nelle lett. a, b, c, d, e dell’art. 8 tariffa, del previgente D.P.R. n. 643/1972 erano previsti e considerati tutti i possibili tipi di sentenza costitutive, di condanna, di accertamento e sentenze non relative a diritti a contenuto patrimoniale, riteneva che la esplicita ulteriore previsione della tassabilità a tassa fissa della sentenza di omologazione non poteva significare altro che la volontà legislativa di concedere un’age­volazione in ragione della funzione pubblica del concordato). La giurisprudenza (Comm. Trib. centr. n. 889/1981; Cass. n. 681/1986; Cass. n. 7767/1990; Cass. n. 2970/1990), di contro, pareva sposare la visione “contrattualistica” mostrandosi propensa all’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dall’art. 8 lettera c), prima parte della tariffa, concernente gli «atti giudiziali aventi ad oggetto beni o diritti diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b)», cioè diversi da quelli relativi agli immobili, ai terreni agricoli ed agli [continua..]
Fascicolo 1 - 2022