Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L´agevolazione “acquisto prima casa giovani under 36”, tra Isee e capacità contributiva, agevolazioni generali e speciali e problemi applicativi (di Guido Salanitro, Professore ordinario di Diritto tributario, Università di Catania)


La disciplina dell’agevolazione “acquisto prima casa under 36” consente di affrontare alcune tematiche generali, tra le quali l’approvazione di norme agevolative con decreti L., la rilevanza dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e il rapporto tra norme agevolative generali e speciali.

Parole chiave: agevolazione; prima casa; ISEE; decreto legge.

The “purchase first home young people under 36” tax advantage, between Isee and ability to pay, general and special tax relief rules, and application issues

The discipline of the “purchase first home under 36” tax advantage allows to face some general issues, including the approval of tax relief rules with decree law, the relevance of the Equivalent Financial Situation Index and the relationship between general and special tax relief rules.

Keywords: purchase first home under 36; tax break; Equivalent Financial Situation Index, decree law.

1. Il cd. D.L. sostegni bis ha introdotto nel 2021 una nuova agevolazione in tema di imposta di registro, la cui durata è stata prorogata con la recente L. di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2021 n. 234) al 31 dicembre 2022. In particolare, l’art. 64, dal comma 6 al comma 11, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con la L. n. 123 del 25 maggio 2021, ha disposto una disciplina particolarmente agevolata per gli acquisti a titolo oneroso di abitazioni da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato, prevedendo l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale e, per le cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. La norma pone una serie di problemi tecnici e applicativi, ma anche alcuni aspetti di rilevanza generale che vanno al di là della norma e della sua transitorietà. In primo luogo, l’agevolazione è stata introdotta con un D.L. L’art. 4 dello Statuto del contribuente prevede che non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Si ritiene che la norma sia espressiva di un principio ricavabile dall’art. 23 della Costituzione dal quale si desumerebbe che i D.L., essendo approvati dal Governo e non dal Parlamento, non possono incrementare il carico tributario. La norma in esame non incrementa il carico fiscale, piuttosto lo riduce; si potrebbe quindi ritenere che non rientra nel divieto contemplato dallo Statuto, così come qualsiasi disposizione agevolativa. Quest’assunto lascia però perplessi perché con ogni norma tributaria, comprese quelle agevolative, si ripartiscono tra “Tutti” le spese pubbliche, in conformità all’art. 53 della Costituzione. Se si ritiene che questo riparto vada fatto dal Parlamento, e non dal Governo, e con un procedimento, come quello legislativo ordinario, che garantisca riflessione e ponderazione, anche le agevolazioni vanno riservate alla L. in senso formale. Sul piano pratico, peraltro, l’approvazione attraverso decreti L. facilita norme redatte in modo frettoloso e non coordinate con il preesistente impianto normativo, e rende aleatorie le agevolazioni per il caso della mancata conversione o conversione con modifiche; inoltre, una disciplina frettolosa e lacunosa amplia lo spazio del potere interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, come puntualmente è avvenuto anche nel caso in esame. È vero che la norma, come buona parte delle disposizioni dello statuto del contribuente, ha valenza sostanziale di raccomandazione per il futuro legislatore, in quanto il divieto stabilito dall’art, 4 può [continua..]
Fascicolo 1 - 2022