Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Ristretta base azionaria: la necessità di una disciplina legislativa in materia tributaria (di Stefano Gargano, Specializzato in Diritto processuale tributario, Università degli Studi di Napoli Federico II)


Alcuni istituti del diritto tributario italiano, spesso, violano e non tutelano i diritti dei contribuenti. In tale ambito, è possibile inquadrare la ristretta base azionaria, da cui la giurisprudenza presuppone la presunzione di distribuzione di utili extra bilancio. I recenti interventi della Corte di Cassazione, sul punto, rendono necessaria l’analisi delle criticità dell’istituto in esame, ponendo l’obiettivo di valutare possibili interventi legislativi al fine di istituire una apposita disciplina tributaria.

Parole chiave: ristretta base azionaria; distribuzione; presunzione.

Limited shareholder base, the need for tax discipline

Some institutes of Italian tax law, often, breach and do not defend the rights of taxpayers. In this matter, it is possible to frame the limited shareholder base, from which the jurisprudence presupposes the self-conceit of distribution of extra-balance-sheet profits. The recent intervention of the Court of Cassation, on the matter, make it necessary to analyze the critical issues of the institute under review, with the aim of evaluating possible legislative measures with a view to establishing a specific tax regulation.

Keywords: limited shareholder base; presupposes the self-conceit of distribution; extra-balance-sheet profits; burden.

1. Nell’ottica di un giusto processo ex art. 111 Cost., al fine di garantire la condizione di parità tra la posizione dell’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, appare sempre più evidente l’esigenza di regolamentare legislativamente la presunzione fondata sulla ristretta base azionaria di origine giurisprudenziale, in base alla quale si presume, ai fini fiscali, la distribuzione di utili ai soci da parte delle società di capitali. Difatti, in tale ambito, numerosi sono gli elementi che rendono tale presunzione in contrasto con il diritto di difesa e la parità delle armi, su cui si fonda il processo tributario. Nelle ipotesi di società a responsabilità limitata, composta da un numero ristretto di soci, l’Amministrazione finanziaria presume la distribuzione ai fini impositivi, in capo ai soci, di utili extracontabili, applicando lo schema per trasparenza, relativo però alle società di persone. Sarà onere del contribuente, poi, offrire la prova contraria, anche mediante presunzioni, utile a vincere le contestazioni mosse dall’Ufficio. Poiché, ad ora, la giurisprudenza non è giunta a soluzioni che si conformino al principio di parità delle armi, al giusto processo ed al diritto di difesa, occorrerebbe regolare correttamente, attraverso una specifica disciplina legislativa, il riparto dell’onere della prova mediante una apposita disciplina tributaria. 2. Sulla base della ristretta base sociale, quale compagine sociale composta da un numero ristretto di soci, legati spesso da rapporti di parentela, la giurisprudenza degli anni 2000 ha fondato la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati (Cass. nn. 214157/2007, 7234/2000, 5607/2011, 10793/2016, 3990/2000). Ciò ha legittimato, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate effettui controlli nei confronti di una società a ristretta base azionaria (esempio lampante è la società a responsabilità limitata), l’emissione dell’ac­certamento in capo alla società in questione, e nei confronti dei soci (Rasi, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria: l’atten­dibilità delle presunzioni ed il problema della qualificazione del reddito, in Riv. trim. dir trib., n. 1/2013, p. 119), poiché presuntivamente ritiene distribuiti gli utili non contabilizzati. Appare chiaramente, che la ristretta base azionaria quale fatto noto su cui si fonda la distribuzione di utili societari, sia frutto di una doppia presunzione, nonostante l’ormai acclarato divieto di presunzione di secondo grado, essendo fondata, a sua volta, sull’accertamento presuntivo di utili extra-bilancio in capo alla società. In realtà, la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere, irragionevolmente, la legittimità delle [continua..]
Fascicolo 2 - 2021