Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La “sugar tax” tra rinvii e tutela della salute (di Paolo Barabino, Professore a contratto, Università degli Studi di Sassari)


Il rinvio dell’entrata in vigore della sugar tax e il completamento della disciplina offrono l’occasione per osservare come la modulazione del tributo sia utile alla tutela della salute in relazione al consumo di bevande analcoliche edulcorate.

Parole chiave: sugar tax; tutela della salute; edulcoranti.

The “sugar tax” between deferrals and health protection

The postponement of the entry into force of the sugar tax and the completion of the discipline are an opportunity to observe how the tax lever is useful for health protection in relation to the consumption of sweetened soft drinks.

Keywords: sugar tax; health protection; sweetners.

1. Due novità tengono viva l’attenzione sulla sugar tax, l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, ovverosia il rinvio dell’entrata in vigore al primo gennaio 2022 (stabilito dalla legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020) e il completamento della disciplina sul “potere edulcorante convenzionale” (per mezzo del D.M. del M.E.F. del 15 ottobre 2020). Occorre premettere che la sugar tax [(il tributo consiste in un prelievo su tutte le bevande edulcorate analcoliche, che abbiano un limite alcolometrico inferiore all’1,2 per cento e un contenuto complessivo di edulcoranti che superi soglie prestabilite. La disciplina è contenuta nella legge di Bilancio 2020, L. n. 160/2019, art. 1, comma 661 ss. La base imponibile è individuata dal comma 665: “L’imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.” I soggetti passivi del tributo sono il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, l’acquirente e l’importatore] è stata istituita quale “imposta sul consumo di bevande edulcorate” mostrando un allineamento alla logica del c.d. “doppio dividendo” [(cfr. Gallo, Giustizia sociale e giustizia fiscale nella prospettiva dell’unificazione europea, in Dir. prat. trib., n. 1/2014, p. 1 ss., il quale richiama il concetto del doppio dividendo esposto nel sempre attuale rapporto Delors: Comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011, n. COM (2011) 168 (un’imposizione fiscale più intelligente del­l’energia nell’UE: proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici), ove si precisa che la revisione della Direttiva sulla tassazione dell’energia nei termini proposti dalla commissione ristrutturerà il regime fiscale attualmente applicabile all’energia, al fine di renderlo più efficiente e coerente. Oltre a migliorare il funzionamento del mercato interno, creando pari condizioni di concorrenza per le imprese, che saranno trattate su un piano di parità sia che consumino petrolio, gas naturale o biomassa, produrrà soprattutto incentivi positivi in campo ambientale e concorrerà quindi alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020)], ovverosia: da un lato, disincentivare l’assunzione di bevande edulcorate attraverso la leva fiscale e, dall’altro, ridurre gli oneri che tendenzialmente graveranno sulle spese sanitarie in relazione alle patologie connesse all’elevato tasso di obesità infantile e di malattie diabetiche. [Vedasi le Conclusioni del Consiglio UE per contribuire a fermare l’aumento del sovrappeso e dell’obesità infantili (2017/C 205/03) ove si sostiene che occorre analizzare [continua..]
Fascicolo 2 - 2021