Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L´imposta regionale sulla benzina per autotrazione al vaglio della Commissione europea (di Stefania Cianfrocca, Esperta di tributi locali e regionali)


L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione-IRBA istituita dalla Regione Piemonte è illegittima, poiché non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio. Nel disciplinarla, infatti, non sono state rispettate le due condizioni prescritte dalle norme unionali che devono caratterizzare un’imposta indiretta gravante su un prodotto sottoposto ad accisa: la finalità specifica e la conformità alle norme fiscali dell’Unione europea applicabili ai fini delle accise o dell’IVA.

The regional tax on petrol for autotraction under examination by the European Commission

The regional tax on petrol for autotraction (IRBA) established by the Piemonte region is illegitimate, because it does not have specific purposes but only budget ones. In fact, in regulating it, the two conditions prescribed by the EU rules that must characterize an indirect tax imposed on a product subject to excise duty were not respected: the specific purpose and compliance with the tax rules of the European Union applicable to excise duties or VAT.

Keywords: regional tax; petrol; excise duties.

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Nota a Comm. trib. reg. Piemonte, 14 gennaio 2020, n. 53   1. Oggetto della controversia decisa dai giudici della CTR del Piemonte riguarda l’illegittimità del diniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione-IRBA, un tributo poco conosciuto, sul quale, però, da qualche anno si sono accesi i riflettori della Commissione europea. L’indagine sulla singolare decisione non può prescindere da un preliminare inquadramento dell’imposta che traeva origine dall’art. 6, comma 1, lett. c) della L. n. 158/1990, che ha riconosciuto al Governo il potere di emanare, uno o più decreti legislativi “al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione”. In attuazione della legge delega il D.Lgs. n. 398/1990, l’art. 17 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire con proprie leggi un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni in misura non eccedente lire 30 (0,0154 euro) al litro, elevato poi a 50 lire (0,0258 euro) dall’art. 1, comma 154, della L. n. 662/1996, lasciando agli enti il potere di disciplinare le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell’imposta, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento. Con l’art. 3, comma 13, della L., n. 549/1995, è stata delineata una disciplina più dettagliata del tributo, che doveva essere versato direttamente alla Regione dal concessionario dell’impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna Regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultavano da un apposito registro di carico e scarico. Rispetto all’originaria formulazione dell’abrogato art. 18 del D.Lgs. n. 398/1990, quindi, ferma restando l’incidenza economica del tributo sul consumatore finale, il soggetto del rapporto tributario che veniva ad instaurarsi con la Regione andava individuato, non più nel soggetto erogatore del carburante (come ad esempio nel gestore che non fosse anche concessionario dell’impianto di distribuzione), bensì nel concessionario dell’impianto stesso (cfr. Cass., sent. n. 9854/2017). La misura dell’imposta poteva essere differenziata dalle Regioni in relazione al luogo di ubicazione dell’impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. La norma consentiva, poi, alle Regioni il potere di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme [continua..]
Fascicolo 1 - 2021