Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Alcune precisazioni sulla utilizzabilità del giudicato esterno (nota a) (di Rosy Virzì, Dottoranda di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, Università La Sapienza di Roma e Avvocato in Roma)


La Commissione tributaria regionale del Lazio interviene nuovamente sul tema dei limiti di efficacia del giudicato sostanziale nel processo tributario, superando il principio di autonomia dei singoli periodi d’imposta, previsto dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il giudicato sostanziale favorevole ad una parte processuale è opponibile anche in un successivo procedimento afferente a una diversa annualità, qualora sussistano presupposti comuni.

Parole chiave: giudicato esterno; processo tributario; autonomia dei periodi d'imposta.

The validity of external judgments in the tax litigation

The Regional Lazio Tax Commission has once again addressed the issue of the limits of the effectiveness of a substantive judgment in tax proceedings, going beyond the principle of autonomy of the individual tax periods, as provided for by Article 7, paragraph 1 of Presidential Decree no. 917 of 22 December 1986. A substantial judgment in favour of one of the parties is also enforceable in a subsequent proceeding concerning a different tax year, provided that common conditions exist.

Keywords: substantial judgment; tax litigation; autonomy of tax periods.

1. La sentenza in commento affronta il delicato tema dell’estensione del giudicato esterno nel processo tributario in ragione delle peculiarità del rapporto obbligatorio oggetto di accertamento, superando il principio di autonomia dei periodi d’imposta e ammettendo l’operatività del giudicato formatosi in altra controversia pendente tra le stesse parti. In particolare, i Giudici hanno chiarito che il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., ossia l’accertamento contenuto in una sentenza di merito non più modificabile, può estendere i propri effetti al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato (c.d. giudicato esterno), purché siano state accertate questioni di fatto e di diritto che costituiscono il presupposto anche di altre controversie. Si tratta di una questione che è stata ampiamente discussa in dottrina e in giurisprudenza in quanto si è a lungo sostenuto che il giudicato esterno non producesse effetti in ambito tributario, in ragione della natura del processo e delle peculiarità della materia. Al fine di comprendere gli approdi cui sono giunti i Giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio si esporrà brevemente la vicenda processuale da cui origina la sentenza in commento e si individuerà la nozione e i confini dell’istituto del giudicato con specifico riguardo agli effetti del giudicato esterno, analizzando la normativa processial-civilistica e il recepimento in ambito tributario. Dopo aver chiarito tali aspetti, si darà contezza dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e, in quest’ottica, si analizzerà la statuizione della sentenza in commento e le relative argomentazioni. 2. I Giudici della Commissione Tributaria Regionale sono stati chiamati a statuire circa la legittimità di un avviso di accertamento sul presupposto che la società contribuente avesse erroneamente qualificato l’attività lavorativa di taluni collaboratori nell’ambito di un contratto d’appalto di servizi, dovendo invece essere assimilata ad una attività di lavoro subordinato. In ragione di ciò, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi e ritenute indeducibili dal reddito d’impresa (in quanto componenti negative non inerenti). La contribuente nel corso del giudizio, a sostegno della correttezza del proprio operato, depositava sia una sentenza del Tribunale ordinario (passata in giudicato) dalla quale si evinceva l’effettività del contratto d’appalto di servizi, sia una sentenza della Commissione tributaria provinciale (anch’essa passata in giudicato) intervenuta tra le stesse parti e sulla medesima questione con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emanato per una diversa annualità. Proprio su tale ultimo presupposto, i Giudici di merito hanno accolto [continua..]
Fascicolo 2 - 2022