Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'accertamento con adesione di società di persone tra litisconsorzio “procedimentale” e “processuale” (di Federico Rasi, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi del Molise)


L'ordinanza in questione nega ai soci di società di persone che non hanno presentato istanza di accertamento con adesione la possibilità di fruire della sospensione del termine per impugnare. La Cassazione giunge a tale conclusione muovendo da due presupposti: le diverse finalità che hanno accertamento con adesione e processo, nonché la fisiologica possibilità di esiti diversificati dell'accertamento di soci e società. Ci si domanda se questi risultati possano essere ugualmente assicurati riconoscendo, comunque, tale sospensione.

Parole chiave: accertamento con adesione; società di persone; termini per impugnare; litisconsorzio.

Settlement agreement in case of partnerships between tax procedure and tax trial

The order at hand denies partners of partnerships who have not filed an application for a settlement procedure the possibility to benefit from the suspension of the time limit to appeal. The Supreme Court comes to this conclusion on the basis of two assumptions: the different aims pursued by the settlement procedure and by the trial and the physiological possibility of different outcomes of the tax assessment for partners and companies. The question arises as to whether these results can be ensured by recognising such a suspension instead.

Keywords: settlement procedure; partnership; term to appeal; litisconsortium.

1. La controversia alla base della ordinanza n. 879 del 2022 origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento da parte del socio di una società di persone. Oggetto del contendere era la tempestività del ricorso; in particolare si poneva il dubbio se il socio potesse beneficiare della sospensione dei termini conseguente alla presentazione, da parte della società, di un’i­stanza di accertamento con adesione. Il primo ed il secondo grado si concludevano in senso sfavorevole al contribuente, sul presupposto che il suo ricorso fosse inammissibile per decorso del termine di proposizione, stante la non estensibilità a suo favore della sospensione dei termini di impugnazione. Il contribuente impugnava la decisione della Commissione Regionale sostenendo che tale sospensione potesse, invece, essere a lui applicata, data la stretta dipendenza tra i presupposti impositivi. 2. La Cassazione risolve la questione ricordando che, secondo la sua giurisprudenza, nel caso in cui l’accertamento tributario nei confronti di una società sia stato sottoposto al vaglio giurisdizionale, l’unico scopo della procedura è quello di accertare quale sia il tributo esattamente dovuto, sicché l’esito di tale giudizio può farsi valere nel diverso processo promosso dal socio. Il reddito di quest’ultimo è, infatti, dipendente da quello accertato nei confronti della società, di modo che l’accertamento elevato nei confronti di quest’ultima deve valere nei confronti del primo. Tale conclusione non può, però, essere estesa all’ipotesi dell’accertamento con adesione, in quanto la finalità di questa procedura è differente. L’accertamento con adesione, ricorrendo a strumenti equitativi che comportano una riduzione degli importi e delle sanzioni dovute, mira a raggiungere la definizione di una pretesa dell’Amministrazione finanziaria condivisibile da parte del contribuente così da evitare il ricorso all’impugnativa giurisdizionale. 3. Per la Cassazione, ciò implica, dal punto di vista sostanziale, che siano del tutto ammissibili esiti differenziati nella ricostruzione del presupposto impositivo, tanto che, per questa ipotesi, l’ordinamento non prevede (ma, come si vedrà, neppure esclude) in alcun modo l’automatica estensione degli effetti dell’accertamento con adesione concordato dalla società sugli accertamenti emessi nei confronti dei soci. Per la Cassazione, in sintesi, ciò comporta che, sul piano processuale, non sussista alcun litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati. Ciò dipende dal fatto che l’intervenuta definizione da parte della società in sede di accertamento con adesione fa venire meno qualunque esigenza di unitarietà [continua..]
Fascicolo 2 - 2022