Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Destinazione del bene per natura ai fini iva e prova della inerenza (nota a) (di Simone Ariatti, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Trento)


La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, affronta il tema del principio di inerenza del bene (rectius: del suo acquisto) all’esercizio dell’impresa, ai fini della detrazione del­l’IVA, ai sensi dell’art. 19 comma 1 D.P.R. n. 633/1972.

Parole chiave: inerenza del bene; esercizio d’impresa; onere della prova.

Destination of the good by nature for vat purposes and proof of inherence

The Court of Cassation, Tax Section, addresses the issue of the principle of inherence of the asset (rectius: of its purchase) to the operation of the business, for the purposes of VAT deduction, pursuant to art. 19 paragraph 1 D.P.R. n. 633/1972.

Keywords: inherence of the asset; business operation; burden of proof.

1. La decisione in commento attiene ai presupposti di operatività del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, ai sensi dell’art. 19, comma, 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Segnatamente, una impresa – operante nel settore della compravendita immobiliare – acquistava un immobile, poi concesso in locazione, inquadrato nella categoria catastale “A/10”. Come è noto, nella predetta categoria rientrano gli immobili adibiti ad “uffici e servizi”, vale a dire destinati ad attività chiaramente professionale e/o commerciale. Pacifica, dunque, sembrerebbe prima facie la qualifica del bene come inerente al­l’attività d’impresa “per destinazione naturale”, alla luce, in particolare, del­l’inquadramento catastale. La Corte di Cassazione, tuttavia, aderendo ai rilievi critici sollevati dall’Agenzia delle Entrate, negava il riconoscimento del diritto alla detraibilità – pur trattandosi quantomeno formalmente di acquisto di immobile destinato ad attività imprenditoriale – perché, di fatto, mancava la prova di detta destinazione in concreto, non essendo sufficiente il mero inquadramento nella categoria A/10. La sentenza affronta dunque il tema relativo all’onere della prova insistente sul requisito dell’inerenza del bene (rectius: del suo acquisto) all’esercizio d’impresa, sancendo che l’inerenza non si presume ma deve essere provata caso per caso, e che detto stringente onere probatorio ricade sul contribuente. Il mero requisito della “strumentalità per natura” non trova cittadinanza nel campo di applicazione dell’IVA; in altre parole, non può presumersi che un bene, solo perché astrattamente destinato all’esercizio dell’impresa (come un determinato macchinario) ricada per ciò stesso nell’ambito operativo della detrazione (Salvatore, Destinazione dell’immobile e diritto alla detrazione IVA, in Cooperative ed enti no profit, 2020, fasc. 10, p. 26 ss.; Centore, La revisione in chiave europea dell’inerenza dell’IVA, in Dir. prat. trib., 2019, vol. 90, fasc. 3, II, p. 1269 ss.; Pedrotti, La detrazione dell’IVA e il principio di inerenza ricavabile dall’art. 19 comma 1 DPR n. 633/1972: note critiche all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità [nota a Cassazione, sez. trib., n. 11425/2015], in Riv. dir. trib., 2015, fasc. 5, II, p. 330 ss.; Vignoli, Riflessioni sulla nozione di inerenza e sulla antieconomicità delle scelte imprenditoriali, in Riv. trim. dir. trib., 2018, vol. 3/4, p. 715 ss.). 2. Come accennato in premessa, la pronuncia in esame afferma, riprendendo un consolidato orientamento della stessa Cassazione (Cass. 3 giugno 2015, n. 11425), oltre che della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE, sentenza 11 luglio 1991, [continua..]
Fascicolo 2 - 2022