Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Compenso degli amministratori indeducibile se non determinato prima della prestazione delle funzioni (di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti, Ricercatore di Diritto tributario, Università degli Studi del Salento)


Nel ribadire l'indeducibilità dei compensi degli amministratori non stabiliti nello statuto, e non accordati dall’assemblea, la Cassazione puntualizza che l'eventuale delibera deve intervenire prima dello svolgimento delle funzioni di gestorie, poiché in difetto va negato il carattere di certezza di tali costi.

Parole chiave: imposte sui redditi; compensi degli amministratori; costi; indeducibilità; certezza.

Directors' remuneration is a non-deductible cost, unless its amount is given before the performance of their duties

Corte di Cassazione confirms that directors' remunerations don't represent deductible costs, unless defined by the statutes or by the assembly and points out that for these costs to be recognized as certain, a deliberation must be adopted before the directors take office.

Keywords: income taxes; Directors'remunerations; costs; non-deductible; certainty.

1. La sentenza in commento si pronuncia, per quanto qui di interesse, sul già dibattuto tema della deducibilità, da parte di una società di capitali, dei compensi corrisposti ai propri amministratori. Il caso esaminato si caratterizza in quanto attiene emolumenti assegnati sulla base di una delibera assembleare intervenuta anteriormente alla loro materiale erogazione, ma successivamente alla prestazione dell’opera gestoria. La giurisprudenza tributaria si è fin qui occupata di casi in cui tali compensi venivano corrisposti senza che ciò fosse autorizzato da una previsione statutaria, o da una decisione dell’assemblea (ad esempio, Cass., sez. trib., sent. 20 febbraio 2020, n. 4400, annotata da Manzitti, Ancora sulla indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori senza formale delibera, in Riv. Telematica di diritto tributario, 2020), nonché di situazioni in cui l’erogazione delle stesse spettanze era stata autorizzata soltanto indirettamente, in sede di approvazione del bilancio (Cass., sez. trib., sent. 28 ottobre 2015, n. 21953, su cui Nussi, Ancora incertezze e contraddizioni della Suprema Corte sulla deducibilità del compenso agli amministratori, in Giur. trib., 2016, p. 137 ss.). In tali circostanze, il componente di reddito riferito ai compensi in parola viene considerato indeducibile per difetto del requisito di certezza richiesto dall’art. 109, comma 4, TUIR poiché si assume sostenuto in assenza di un valido titolo giuridico. L’art. 2389 c.c. postula infatti l’esistenza di una delibera o di una previsione statutaria, che stabiliscano il compenso spettante agli amministratori. La particolarità del caso considerato risiede quindi nel fatto che una delibera per fissare i compensi dovuti agli amministratori era stata effettivamente adottata, tuttavia si riferiva alle spettanze relative all’opera gestoria già prestata in anni precedenti, la cui retribuzione sarebbe stata così stabilita in via postuma. La discrasia tra il momento di prestazione dell’opera utile alla società e quello in cui il conseguente costo era sostenuto non avrebbe peraltro posto questioni di imputazione temporale, visto che l’art. 95, comma 5, TUIR prevede espressamente la deduzione per cassa dei compensi spettanti agli amministratori, “nell’esercizio in cui sono corrisposti”. La Cassazione ha tuttavia ritenuto il costo indeducibile, rilevando che “i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati [..] atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale”. Sembrerebbe così sancito il principio per cui gli emolumenti spettanti agli amministratori di società di capitali, per essere dedotti, dovrebbero sempre essere stabiliti prima che sia prestata l’opera gestoria, [continua..]
Fascicolo 2 - 2022