Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le sezioni unite legittimano l'apertura di borse previo consenso libero ed informato del contribuente. Ma un obiter dictum lascia aperta la via ad un'eccezione di costituzionalità (di Samuel Bolis, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea ed ordinamenti nazionali, Università degli Studi di Ferrara)


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto legittima l'apertura, previo consenso libero ed informato del contribuente, di borse rinvenute all'interno degli spazi ove l’amministrazione finanziaria effettua il primo accesso finalizzato all'apertura di una verifica fiscale: l’autorizzazione del pubblico ministero è dunque richiesta solo in caso di apertura coartata, materialmente o mediante prospettazione di sanzioni successive. Tuttavia, la stessa sentenza ricorda in un obiter dictum che la giurisprudenza costituzionale – in linea con quella di Strasburgo – ritiene che i beni abitualmente portati sulla persona godono del regime di maggiore garanzia previsto dall’art. 13 Cost. e dunque una loro apertura richiederebbe sempre una giurisdizionalizzazione dell'in­tervento, anche quando si ottiene un consenso dell’avente diritto. L’autore suggerisce dunque di sollevare un’eccezione di costituzionalità della norma, per violazione del parametro interposto dell'art. 8 della Convenzione EDU, nella parte in cui essa prevede il ricorso del pubblico ministero solo in presenza di un’azione coattiva da parte dei verificatori.

Parole chiave: Accesso fiscale; apertura di borse; autorizzazione del pubblico ministero.

Despite the supreme court has legitimated the opening of bags with the free consent of the taxpayer, it remains avaible to raise a constitutionality exception

The Supreme Court of Cassation have held legitimate the opening, with the consent of the taxpayer, of bags found within the spaces where the financial Administration carries out an access aimed at the opening of verification: the authorization of the Public Prosecutor is required only in the case of coartate opening, materially or by means of the prospect of subsequent sanctions. The same judgment recalls, however, that by constitutional and European jurisprudence the assets habitually carried on the person enjoy the regime of greater guarantee of art. 13 Cost. and therefore their opening would always require a jurisdictionalisation of the intervention, even in the presence of a consent of the entitled person. The author therefore suggests raising an objection to the constitutionality of the rule in the part in which it provides for recourse by the public prosecutor only in the presence of a compulsory action by the inspectors, for violation of the interposed parameter of Article 8 of the ECHR.

Keywords: Tax audit; opening of bags; authorisation by the Public Prosecutor's office.

1. Le Sezioni Unite civili hanno risolto le questioni interlocutorie rimesse dalla V Sezione (ord. 26 ottobre 2020-22 aprile 2021, n. 10664, per un primo commento si veda Caminale, Il bilanciamento tra interesse fiscale e tutela del contribuente nel caso di aperture coattive di borse, plichi sigillati e simili in carenza di autorizzazione, in Riv. dir. trib., 27 ottobre 2021) riferite all’efficacia sanante del consenso del contribuente all’apertura di borse e simili rinvenute in sede di primo accesso per l’avvio di una verifica fiscale, in quanto tali temi, come vedremo, avevano nel recente passato maturato difformi posizioni giurisprudenziali. In particolare, la preminente questione da dirimere era riferita al grado di tutela da attribuire alle libertà aventi rilevanza costituzionale nell’alveo dei rapporti tra Fisco e contribuente con riferimento all’invasività dei poteri di accesso attribuiti ai verificatori da parte dell’ordinamento interno. In sede di accertamento, infatti, l’Amministrazione Finanziaria – sia nella sua componente civile che in quella militare – può ricorrere con discrezionale imperio a variegati strumenti di ispezione e di ricerca della documentazione contabile ed extracontabile, funzionali alla successiva compiuta quantificazione dell’imposta dovuta: dalle modalità più blande (l’invio di questionari o di lettere di invito alla compliance, l’acquisizione di documentazione bancaria) si può giungere a quelle più invasive dell’autodeterminazione personale (l’ac­cesso presso la sede d’affari o, addirittura, il domicilio del contribuente). È anche data la possibilità di procedere, sempre durante la fase del primo accesso, a perquisizioni personali ed all’apertura coattiva di “pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili”; in queste ultime situazioni, però, l’art. 52, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che “è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina”. La ragione di tale previsione di legge è da ricercare nel fatto che quando l’esercizio dei poteri istruttori della pubblica amministrazione è destinato ad incidere su posizioni soggettive costituzionalmente garantite – i.e.: la libertà personale (art. 13 Cost.), l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) e la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) (sul rapporto tra i poteri d’indagine invasivi e le libertà inviolabili si veda Viotto, I poteri d’in­dagine dell’Amministrazione finanziaria nel quadro dei diritti inviolabili di libertà sanciti dalla Costituzione, Milano, 2002) – è necessario ricorrere al vaglio di un’autorità [continua..]
Fascicolo 2 - 2022