Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Fondamento dell'autotutela dell'amministrazione finanziaria, in relazione all'inesauribilità del potere amministrativo e al giudicato (nota a) (di Simone Ariatti, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Trento)


La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, affronta il tema dell'autotutela dell'Ammini­strazione Finanziaria, quale espressione del più generale potere di autotutela di cui gode la P.A., in relazione, in particolare, ad una pregressa sentenza del giudice tributario sulla stessa posizione sostanziale, non ancora passata in giudicato.

Parole chiave: autotutela; giudicato.

Foundation of the financial administration's self-protection, in relation to the inexhaustibility of administrative power and the judged

The Italian Supreme Court, Tax Section, addresses the issue of the self-protection of the Financial Administration, as an expression of the more general power of self-protection enjoyed by the Public Administration, in relation, above all, to a previous sentence of the tax judge on the same substantive position, in that case not yet res judicata.

Keywords: self-protection; judged.

1. La decisione in commento attiene ad un caso in cui una s.r.l. impugnava un avviso di accertamento, notificato in data 2 aprile 2009, relativo al periodo d’imposta 2005, con il quale, sulla base di un’informativa trasmessa in data 11 giugno 2007, relativa ad un procedimento penale, veniva disconosciuto il costo di una fattura d’acquisto avente ad oggetto spese di impianto, così procedendosi al recupero di IRES ed IRAP per la quota dei costi pluriennali indeducibili. L’atto impositivo veniva emesso in sostituzione di uno precedente, annullato in sede di autotutela. La società, persi entrambi i gradi di merito, formulava ricorso per Cassazione, lamentando, da un lato, l’illegittimo esercizio del potere di autotutela, che in quel caso si era tradotta in una variazione in aumento del quantum dell’imposta contestata, e, dall’altro, il difetto di motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado. La Corte di Cassazione risolve la lite ritenendo che l’autotutela sia stata esercitata correttamente dall’Agenzia in quanto la sentenza che definiva la posizione sul primo accertamento (anch’esso originariamente impugnato) non era passata in giudicato e dunque il potere amministrativo non poteva dirsi esaurito. La Suprema Corte, tuttavia, censura la motivazione della Commissione Tributaria Regionale nella parte in cui si limitava ad aderire apoditticamente alle difese dell’Ufficio, senza tener conto delle doglianze del contribuente. Il giudizio si conclude dunque, da un lato, con il riconoscimento della legittimità dell’esercizio del­l’autotutela, che non incontrava, in quel caso, il limite della cosa giudicata, ma dall’altro accoglie parzialmente il ricorso, rimettendo la causa alla Commissione Tributaria Regionale. 2. Trattando, in via preliminare, del fondamento dell’autotutela che la sentenza in esame rintraccia nell’art. 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, è evidente il comune denominatore tra quella tributaria e quella amministrativa, espressa negli artt. 21 quinquies e 21 novies, L. 7 agosto 1990 n. 241. In dottrina (Emanoni, Luci ed ombre sulla natura del procedimento di autotutela e sulla giustiziabilità del silenzio-rifiuto, in Dir. prat. trib., 89/2018, 5, p. 2061 ss.) si è detto, più in particolare, che il fondamento dell’autotutela tributaria si rinverrebbe nell’art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte dirette) e nell’art. 57, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per le imposte indirette). Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con la sentenza 13 luglio 2017, n. 181 ha precisato che l’autotutela è espressione di un potere squisitamente discrezionale essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione (Procopio, Il contrasto in tema di autotutela tra principi [continua..]
Fascicolo 2 - 2022