Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Acquisto intracomunitario nelle cessioni “a catena”: la corte di giustizia indica i criteri di imputazione del trasporto unico di beni in regime di sospensione dall´accisa (di Leda Rita Corrado, Avvocato in Genova e giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (indirizzo Diritto tributario), Università degli Studi di Milano-Bicocca)


Nella sentenza Herst la Corte di Giustizia dell’Unione europea da un lato conferma che l’acquisto intracomunitario ex art. 20 della Direttiva IVA presuppone una nozione sostanzialistica di “cessione” di un bene e prescinde dalla sua detenzione fisica, dall’altro indica i criteri di imputazione del trasporto unico di beni in regime di sospensione dall’accisa con riferimento ad una fattispecie concreta anteriore all’inserimento dell’art. 36 bis della Direttiva IVA. Di particolare interesse sono le argomentazioni con le quali il Giudice del Lussemburgo ribadisce l’efficacia vincolante del diritto europeo così come interpretato nelle proprie sentenze.

Parole chiave: IVA; acquisto intracomunitario; operazioni di acquisto e di rivendita a catena di beni.

Intra-community acquisition in “chain” transactions: the court of justice shows the criteria for ascribing the single transport of goods under an excise duty suspension arrangement

In the Herst judgment, the Court of Justice of the European Union on the one hand confirms that the intra-community acquisition ex Article 20 of the VAT Directive assumes a substantive idea of “transfer” of an good and is independent of its physical possession, on the other hand it shows the criteria for ascribing the single transport of goods under an excise duty suspension with reference to a specific case prior to the insertion of Article 36 bis of the VAT Directive. Of particular interest are the arguments with which the Luxembourg Judge reaffirms the binding effectiveness of european law as interpreted in its judgments.

Keywords: VAT; intra-community acquisition of goods; chain of transactions.

1. Il procedimento principale vede contrapporsi all’Amministrazione finanziaria della Repubblica Ceca una società operante nel settore del trasporto su strada e proprietaria di distributori di carburante. La controversia concerne la detraibilità dell’IVA relativa ad acquisti di carburanti trasportati in sospensione di accisa da taluni stati membri fino alla Repubblica Ceca dalla società contribuente, la quale non soltanto ha provveduto al trasporto con propri mezzi e a proprie spese, ma ha anche rivestito il ruolo di acquirente finale al termine di una catena di cessioni tra operatori economici stabiliti nella Repubblica Ceca. L’Amministrazione finanziaria nega la detraibilità dell’IVA ritenendo che le cessioni di carburante siano acquisti intracomunitari, mentre la società contribuente sostiene che esse costituiscano acquisti interni realizzati soltanto dopo l’immissione in libera pratica nella Repubblica Ceca. Nella sentenza in rassegna la Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma che l’art. 20 della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall’accisa, con l’intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di detti beni come proprietario, ai sensi della disposizione in parola, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la decisione di venderli. La circostanza che tale soggetto passivo abbia fin da subito l’intenzione di acquistare tali beni, ai fini della sua attività economica una volta che essi siano immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, deve essere presa in considerazione dal giudice nazionale nell’ambito della sua valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie sottopostogli al fine di determinare a quale degli acquisti successivi debba essere imputato detto trasporto intracomunitario. 2. La fattispecie sub iudice è riconducibile alle c.d. cessioni “a catena”, vale a dire a cessioni consecutive di beni, oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente-fornitore al cessionario finale, nelle quali intervengono tre o più operatori economici, vale a dire il primo cedente-fornitore, uno o più operatori intermedi e il cessionario finale (cfr. circolare Assonime del 19 dicembre 2019, n. 29, § 5). Detta fattispecie si caratterizza inoltre per l’effet­tuazione del trasporto in regime di sospensione dall’accisa: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono sottoposti ad accisa i prodotti energetici, [continua..]
Fascicolo 2 - 2021