Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il deprezzamento di un´area edificabile non comporta l´inefficacia della rivalutazione (di Pier Luca Cardella, Ricercatore di diritto tributario – Sapienza, Università di Roma.)


Nota a Cass., ord. 31 gennaio 2019, n. 2894

L’efficacia della rideterminazione a pagamento del valore di un’area edificabile non è subordinata alla circostanza che il corrispettivo di alienazione del bene rivalutato sia almeno pari al valore periziato.

The depreciation of a building area does not imply the ineffectiveness of the revaluation

The effectiveness of the for payment re-evaluation of a building area is not conditional upon the circumstance that the price paid for its transfer be at least equal to the appraised value.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2894 del 2019 (Cass., sez. trib., ord. 31 gennaio 2019, n. 2894) supera, in modo chiaro e condivisibile, alcuni suoi discutibili precedenti riconoscendo che il deprezzamento di un’area edificabile non sterilizza gli effetti di una precedente rivalutazione a pagamento. Brevemente il quadro normativo di riferimento. Come noto, a partire dal 2002, con cadenza periodica, è stato consentito ai produttori di redditi diversi di procedere alla rideterminazione, previa redazione di una perizia giurata di stima e versamento di un’esigua imposta sostitutiva, del costo o valore di acquisto di terreni agricoli e di aree edificabili (imposta originariamente fissata nella misura del 4 percento; cfr. l’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448). A dispetto del carattere eccezionale che dovrebbe caratterizzare i provvedimenti che consentono di (ri)allineare i valori fiscalmente riconosciuti al mutato metro monetario, le disposizioni in discorso hanno progressivamente perso il carattere della straordinarietà con riaperture dei termini talmente ravvicinate nel tempo (se ne contano, ad oggi, ben diciassette) da far pensare ad una sorta di strisciante stabilizzazione del prelievo sostitutivo sui relativi plusvalori (cfr., da ultimo, l’art. 1, comma 693, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020). Evidenti le finalità di anticipazione del gettito che animano una misura che, prevedendo l’applicazione di un’aliquota di molto inferiore a quella ordinaria (aliquota oggi pari all’11 percento), incentiva l’emersione di una base imponibile altrimenti destinata a restare, per un tempo più o meno lungo, allo stato latente. Con il passare degli anni la disciplina dell’imposta sostitutiva è venuta oltretutto assumendo caratteri estremamente peculiari che, almeno a prima vista, tendono a conferirle un certo grado di autonomia rispetto alla disciplina dell’imposta sostituita. A seguito delle modifiche recate dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, infatti, è stata consentita la possibilità di portare direttamente in detrazione dall’imposta dovuta i versamenti effettuati in occasione di una precedente rideterminazione e sono state disciplinate in maniera del tutto innovativa le modalità ed i termini di rimborso dell’imposta sostitutiva. Lo spasmodico interesse palesato dal legislatore per una misura chiaramente finalizzata a recuperare gettito e la scarsa attenzione riposta nella stesura del precetto normativo hanno, peraltro, creato i presupposti per la produzione di rilevante contenzioso. Nota è, ad esempio, la questione legata alla (im)possibilità di riconsiderare la scelta effettuata dal contribuente evitando il versamento, in ipotesi di pagamento rateizzato dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore [continua..]