Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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I 'conferimenti' di beni in trust e le imposte sui trasferimenti in misura fissa: un'ulteriore conferma della Suprema Corte in attesa delle Sezioni Unite (di Francesco Montanari, Ricercatore di Diritto Tributario, Università di Chieti-Pescara.)


Nota a Cass., sent. 13 giugno 2018, n. 15469

La Suprema Corte ribadisce che l’atto di conferimento di beni in trust deve essere assoggettato alle imposte sui trasferimenti in misura fissa. Nonostante ciò la vicenda non è ancora definitivamente risolta in quanto si registrano opinioni giurisprudenziali di segno opposto. Si rende, quindi, necessario un intervento delle Sezioni Unite.

The acts of endowment of the trust and the fixed indirect taxes: a further confirmation from the italian supreme court waiting for the grand section

The Italian Supreme Court confirms that the act of endowment of the trust must be subject to fixed indirect taxion. Despite this tendency, the matter is not yet definitively settled, as there are conflicting case law. The opionion of the Grand section is therefore necessary.

1. La Suprema Corte, con la sentenza 13 giugno 2018, n. 15469, ha affermato, ulteriormente – ed in scia con taluni recenti orientamenti (vd. infra) – che l’atto attributivo dei beni dal disponente al trustee deve essere assoggettato all’impo­sta di registro, nonché a quelle ipotecarie e catastali, in misura fissa e non, quindi, proporzionali (per un inquadramento del dibattito, cfr., da ultimo, T. TASSANI, Trust e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte di Cassazione, in Trust e Attività Fiduciarie, 2017, 28). Giova, tuttavia, premettere che stanno emergendo sul punto varie e variegate sentenze di segno opposto che meriterebbero una presa di posizione netta e definitiva da parte della giurisprudenza di legittimità (pur essendo riscontrabile che talune difformità applicative tendono a dipendere dal caso specifico oggetto del giudizio: ma ciò non toglie che andrebbero, definitivamente, chiariti i “punti cardine” dell’im­posizione indiretta). I Giudici di legittimità, nella sentenza annotata, ritengono, da un lato, non applicabile l’art. 9, D.P.R. n. 131/1986 (“Altri atti aventi un contenuto patrimoniale”) in quanto la patrimonialità – secondo consolidati principi giurisprudenziali (da ultimo, vd. Cass. 13141/2018) – implica l’onerosità (da escludersi, radicalmente, nel caso del trust) e, dall’altro, che non può trovare applicazione la nuova imposta sulle donazioni in quanto il trust non è assimilabile ad un vincolo di destinazione (notoriamente da ricondurre nell’ambito applicativo di detto tributo ai sensi dell’art. 2, comma 47, L. n. 286/2006).   2. La motivazione della sentenza è piuttosto “scarna” e rinvia, testualmente, ad una precedente sentenza (Cass. n. 21614/2016) a mente della quale pur volendo tenere presente che, ai sensi della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47 (recante legge sulle successioni e donazioni), anche per i vincoli di destinazione «è prevista un’imposta» è comunque da escludere che «il conferimento dei beni in trust dia luogo ad un reale trasferimento imponibile», perché contrario «al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari». La sentenza annotata si pone in linea con un ulteriore recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 975/2018) che, a sua volta, appare di fondamentale importanza per comprendere il “cuore” della questione e della natura stessa del trust: l’applicazione delle imposte in misura fissa, infatti, è conseguenza del fatto che «il disponente non intende [continua..]
Fascicolo 1 - 2018