Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Considerazioni sull´ambito di applicazione dell´esenzione iva alle prestazioni sanitarie in seguito ai recenti sviluppi giurisprudenziali (di Federica Zini, Dottoressa)


Con la sentenza in causa C-700/17 del 18 settembre 2019, la Corte di Giustizia del­l’Unione Europea ha superato la propria precedente giurisprudenza e ha allargato l’am­bito di applicazione dell’esenzione IVA per le prestazioni mediche di cui all’art. 132, comma 1, lett. c) della Direttiva 2006/112. Infatti, non è ora più richiesta la sussistenza di un rapporto diretto tra medico e paziente per poter beneficiare dell’esenzione: ciò apre la possibilità anche a una clinica privata o a un laboratorio di analisi che si serva di professionisti abilitati di fatturare in esenzione al paziente, nonostante la prestazione non sia resa direttamente alla persona. Si può dire che stia assumendo un ruolo centrale lo scopo della prestazione, in quanto idoneo a segnare il confine tra le prestazioni mediche esenti e quelle assoggettate a imposizione.

Medical cares and vat exemption after the latest judgement of the court of justice

The Court of Justice in Case C-700/17, overcoming its previous orientation, extended the scope of the VAT exemption for medical services, covered by Article 132(1)(c) of Directive 2006/112. According to the judges of the Court, from that moment on the direct connection between doctor and patient is no more needed, which means that a private clinic or an analysis laboratory will be able to invoice under exemption regime to patients. It can be said that the purpose of the service will play a central role and it will mark the border between exemption scheme and the ordinary taxation.

Keywords: exemption; VAT; medical services.

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Nota a Corte di Giustizia, 18 settembre 2019, causa C-700/17   1. La disciplina dell’IVA, forse per la connotazione europea, forse per la sua regolamentazione articolata, desta spesso dubbi interpretativi, che aumentano se si parla del regime delle esenzioni. Le norme agevolative, difatti, rappresentano una deroga al regime ordinario del tributo, in vista dei valori costituzionali che si intendono tutelare con l’applicazione dell’agevolazione, ma, non essendo pensate per favorire, in larga scala, tutti gli operatori, è frequente che sorgano nella prassi numerose incertezze in proposito (sul punto si veda Montanari, Le operazioni esenti nel sistema dell’Iva, Torino, 2013, pp. 49-50). Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie (alcune tra le più importanti esenzioni a interesse pubblico) è spesso capitato che, affidandosi alla regola generale di interpretazione delle fattispecie di esenzione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, in base alla quale le norme di esenzione – in quanto deroghe all’applicazione dell’imposta – devono essere interpretate restrittivamente, sono state escluse dal regime agevolativo prestazioni mediche per formalismi eccessivamente rigorosi, rischiando di svuotare la ratio stessa della disciplina, consistente nella volontà di non far gravare sui contribuenti la fruizione di prestazioni necessarie per la tutela della salute. Tuttavia, la recente sentenza della Corte di Giustizia UE C-700/17, discostandosi dal proprio precedente orientamento basato su un’interpretazione formalistica del dettato normativo, ha ampliato l’ambito di applicazione delle esenzioni in esame; grazie al cambio di rotta giurisprudenziale stiamo approdando a un’interpretazione che dà rilievo all’effettiva natura e allo scopo della prestazione medica. La disciplina normativa che regola la fattispecie in esame è contenuta nella Direttiva 2006/112/CE, che ha sostituito la precedente sesta Direttiva IVA (77/388/CEE) e che all’art. 132, comma 1 ricomprende tra le operazioni esenti: – alla lett. b) “l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti dall’imposta in questione”, disposizione recepita dall’art. 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede l’esenzione per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di [continua..]
Fascicolo 1 - 2021