Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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I riflessi della mutualità consortile sull´imputazione fiscale dei componenti positivi e negativi e la non obbligatorietà a tutti i costi del ribaltamento nell´orientamento della Suprema Corte (di Maurizio Interdonato, Professore aggregato di Diritto tributario, Università degli Studi di Venezia)


La Corte di Cassazione, dopo aver affermato la compatibilità dello scopo mutualistico con quello di lucro nei consorzi, torna sul regime IVA degli stessi affermando la non operatività dell’obbligo di ribaltamento dei costi e dei ricavi nei casi in cui il consorzio svolge un’attività autonoma. Il ribaltamento diviene, invece, obbligatorio nelle ipotesi in cui, per effetto dell’operare della causa mutualistica, l’attività consortile sia espressione del servizio reso alle consorziate. Nel settore IVA, poi, nei casi di commesse assunte dal consorzio per conto delle consorziate e da queste rese ai terzi, opera l’art 3, comma 3 del Decreto IVA (e il correlato art. 13, comma 2, in tema di determinazione della base imponibile) che, imponendo il cosiddetto “doppio passaggio” nel caso di prestazioni rese nell’ambito del mandato senza rappresentanza, rende obbligatoria la rifatturazione dalle imprese consorziate al consorzio dei servizi fatturati da quest’ultimo alla committente, pur riconoscendo, la Corte, al consorzio il diritto di trattenere la provvigione se prevista. La Corte richiama, poi, molto marginalmente, i suoi precedenti sulla possibilità che il consorzio, attraverso condotte abusive, possa essere utilizzato per conseguire un indebito risparmio fiscale.

The impact of the consortium mutualistic purpose on the fiscal allocation of the positive and negative income elements and the non-compulsory nature at any cost of the cost-revenue shift ruled by the Supreme Court

The Italian Supreme Court having established the compatibility of the mutualistic purpose with the profit-making one in the consortia, returns to their VAT regime, affirming the non-operativity of the duty to shift costs and revenues when the consortium carries out an activity completely by itself. On the other hand, the cost-revenue shift becomes mandatory when, considering the action of the mutualistic purpose, the consortium activity is an expression of the services the consortium provides to the associated companies. Under VAT, when orders are undertaken by the consortium on behalf of the associated companies and rendered by these to third parties, Article 3, paragraph 3 of the VAT Decree applies (and the related Article 13, paragraph 2 in the matter of determination of the tax base), imposing the so-called "double pass" in the case of services provided within a mandate without representation. This circumstance makes it mandatory to shift by the associated companies to the consortium the services invoiced by the latter to the client, even if the Court adknowledges that the consortium has the right to withhold the foreseen commission, if present. The Court then briefly recalls to its precedents on the possibility that the consortium, through an abusive behaviour, be used to achieve undue tax savings.

Keywords: consortium; mutualistic purpose; costs shifting.

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Nota a Cassazione, sent. 12 novembre 2020, n. 25518   1. Nella sentenza in commento la Suprema Corte, sezione tributaria, ritorna sul tema del regime fiscale dei consorzi tra imprenditori, sulla compatibilità dello scopo mutualistico perseguito da tali enti con quello di lucro, sull’in­cidenza dei due diversi scopi sul trattamento tributario dei costi e ricavi consortili e sulla necessarietà del loro ribaltamento sulle consorziate. Nel caso esaminato, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia sul presupposto che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe negato tout court l’o­peratività dell’obbligo del “ribaltamento” dei costi e dei ricavi sostenuti dal consorzio sulle consorziate, senza distinguere tra attività autonomamente svolta dal consorzio e attività svolta, sempre dal consorzio, ma per conto delle singole consorziate e correlata al servizio consortile reso nell’ambito della finalità mutualistica. In conseguenza di ciò, ha cassato il pronunciamento del giudice di seconde cure con rinvio nel merito allo stesso, in diversa composizione, affinché applichi il principio enunciato. La sentenza richiama nella motivazione, facendoli propri, i precedenti assolutamente maggioritari (tranne un caso isolato) delle Sezioni Unite del 2016 (in particolare sent. nn. 12191, 12192, 12193, 12194 del 14 giugno 2016) e della stessa sezione tributaria (sent. n. 5398/2017). Occorre, tuttavia, ricordare che, prima dei citati arresti delle Sezioni Unite, la Corte aveva affermato, in taluni casi, il principio esattamente opposto, ovvero quello dell’obbligo generalizzato del ribaltamento senza distinzioni (sul punto, si rinvia a Interdonato, “Il ribaltamento obbligatorio di costi e ricavi nei consorzi, tra esasperata valorizzazione della mutualità ed esigenze di contrasto all’abuso di diritto”, in Riv. trim. dir. trib., 2012, p. 523 a commento di Corte Cass, sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13925) e ciò, evidentemente, sul presupposto della sostenuta incompatibilità dello scopo mutualistico ontologicamente perseguito dal consorzio con quello di lucro proprio, invece, delle società commerciali. Riferendosi la sentenza all’IVA, si distingueranno, nel presente commento, due diversi aspetti dell’imposizione consortile: il generale problema dell’im­putazione tra consorzio e consorziate delle componenti di reddito originate dalle attività consortili (anche sotto il profilo IRES) e quello, più specifico, dell’IVA, legato al trattamento del mandato senza rappresentanza per le com­messe assunte dal consorzio per conto (e non in nome) delle consorziate, che riceve in questo settore impositivo una particolare disciplina. 2. Occorre premettere che la soggettività del consorzio non esclude necessariamente la diretta riferibilità alle consorziate [continua..]
Fascicolo 1 - 2021