Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Orientamenti giurisprudenziali in tema di soggettività passiva IMU e risoluzione anticipata dei contratti di leasing immobiliare (di Matteo Clò, Dottore in Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia)


La differenza intercorrente tra le norme in materia di soggettività passiva IMU e quelle in tema di TASI, nel caso di risoluzione anticipata di contratti di locazione finanziaria e mancata, o tardiva, restituzione del bene immobile da parte dell’utiliz­zatore inadempiente, ha generato un rilevante contrasto all’interno della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale è pervenuta, con le sentt. 22 maggio 2019, n. 13793 e 17 luglio 2019, n. 19166, a conclusioni diametralmente opposte; contrasto che pare essersi attenuato in ragione, da un lato, delle numerose sentenze con cui la Suprema Corte si è uniformata all’orientamento espresso nella decisione 22 maggio 2019, n. 13793, e, dall’altro, per quanto riguarda la sola IMU dovuta a partire dal 2020, dall’intervenuta abolizione della TASI da parte della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Case law on IMU liability and early termination of property leasings

The difference between the rules on IMU tax liability and those on TASI, in the case of early termination of leasing contracts or late return of the property by the user, has generated a significant contrast in the case law of the Italian Suprem Court. With the judgments of 22 May 2019, no. 13793 and 17 July 2019, no. 19166, the Court reached diametrically opposed conclusions; such a contrast seems to have been mitigated by the numerous judgments in which the Supreme Court has followed the principles expressed in decision no. 13793 of 22 May 2019, and, with regard to the IMU due from 2020, by the abolition of the TASI by law no. 160 of 27 December 2019.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (disposizione che ha sostituito l’abrogato art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), soggetti passivi IMU sono i proprietari di immobili a qualsiasi uso destinati, diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ed i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Il presupposto di tale imposta municipale è pertanto individuabile nel diritto di proprietà, o in un diritto reale di godimento, su beni immobili; diritti che rappresentano l’indice di capacità contributiva manifestata dal soggetto passivo d’imposta ritenuto idoneo a concorrere alle spese pubbliche. Eccezione a tale principio di ordine generale è rappresentata dagli immobili concessi in leasing, in relazione ai quali soggetto passivo del tributo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso; eccezione fondata sull’esigenza di equiparare, ai soli fini fiscali, il concedente, che è proprietario del bene, e l’utilizzatore, che lo detiene in forza di un contratto di locazione finanziaria, il qual ultimo non solo esercita i poteri e le facoltà e, al contempo, si assume i doveri ed i rischi che tipicamente fanno capo al proprietario, ma può divenire addirittura proprietario esercitando nei termini il diritto di riscatto. Diversamente da quanto accade per l’IMU, il presupposto della TASI, tributo abolito dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, si individuava nel possesso, o nella mera detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. La TASI, pertanto, era dovuta anche qualora i contribuenti detenessero beni immobili, senza essere proprietari o senza vantare diritti reali sugli stessi, come nel caso dei locatari o dei comodatari (sul punto e per approfondimenti PROCOPIO, Il sistema tributario italiano, tomo II, Milano, 2018, p. 1104 ss., e FALSITTA-SCHIA­VOLIN, I tributi locali, in FALSITTA (a cura di), Manuale di diritto tributario – Parte speciale, Milano, 2016, p. 1178 ss.). Inoltre, l’art. 1, comma 672, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva che, in caso di locazione finanziaria, la TASI fosse dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, pari al periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore. Ai fini della TASI, pertanto, il legislatore era chiaro nell’indicare nella data di riconsegna del bene concesso in locazione finanziaria il termine della soggettività passiva del conduttore. La differenza intercorrente tra la [continua..]
Fascicolo 2 - 2020